NOVITA' FISCALI
Istituzione dei codici tributo per il versamento dellimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali - manovra 2023
Giovedì, 23 Marzo , 2023

La legge di Bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con laliquota del 5%.

Per consentire ai sostituti dimposta il versamento, tramite il modello F24, dellimposta sostitutiva in parola, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito una serie di codici tributo:

  • 1067 denominato Imposta sostitutiva dellIrpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalit;
  • 1605 denominato Imposta sostitutiva dellIrpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalit maturate in Sicilia e versate fuori regione;
  • 1917 denominato Imposta sostitutiva dellIrpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalit maturate in Sardegna e versate fuori regione;
  • 1818 denominato Imposta sostitutiva dellIrpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalit maturate in Valle DAosta e versate fuori regione ;
  • 1306 denominato Imposta sostitutiva dellIrpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalit versate in Sicilia, Sardegna e Valle dAosta e maturate fuori dalla regione in cui effettuato il versamento.


(Vedi risoluzione n. 16 del 2023)

Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi
Giovedì, 23 Marzo , 2023

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 lAgenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. tregua fiscale alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

I chiarimenti si sommano alle indicazioni gi fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.

Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarit formali, sul ravvedimento speciale e sulladesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarit per le quali, alla data del 1gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sullimporto residuo, calcolato per differenza tra limporto dellimposta richiesto con la comunicazione e limporto dellimposta versato.

Per determinare limposta residua al 1gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dellammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche limporto delleventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva.

Regolarizzazione delle irregolarit formali

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarit od omissioni non necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attivit di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.

Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Rappresenta una violazione meramente formale lerrata indicazione del codice natura, laddove non incida sulla corretta liquidazione dellimposta. Configura una violazione formale linvio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema dinterscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dellimposta. Analogamente costituiscono violazione formale lomesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilit con relativa liquidazione dellIva dovuta.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

LAgenzia delle Entrate chiarisce che non possibile avvalersi del ravvedimento speciale nellambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati.

In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nellipotesi di ripetute integrazioni dichiarative - successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per lemendabilit - si dovr integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore.

Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dellarticolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purch non siano gi state contestate.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli atti derivanti dai controlli di cui allarticolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nellambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica n listituto delladesione, n listituto dellacquiescenza.

Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui allarticolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non pu essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, n la specifica rateazione.

Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dellesito del controllo formale.

Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nellipotesi di invito di iniziativa dellufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purch sia sottoscritto laccertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia.

Con riferimento allistituto della mediazione, la presentazione del reclamo condizione di procedibilit del ricorso e, pertanto, il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La definizione della lite ai sensi dellart. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023.

Nellipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente societ e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, possibile per il socio o per la societ procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dellatto impositivo da ciascuno di essi impugnato.

Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia.

La presentazione dellistanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per ladesione alla definizione.

Lintervenuta trattazione delludienza non preclude la definizione agevolata.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

La trattazione delludienza preclude la possibilit di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Lart. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che la parte pu rinunciare al ricorso principale o incidentale finch non sia cominciata la relazione alludienza, o sino alla data delladunanza camerale.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o pi rate nonch quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare lintero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, lintervenuta decadenza determina lapplicazione dellarticolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro lordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nellambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure allagente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volont in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione allagente della riscossione.

In merito alle vecchie definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si aderito.

Tutti i carichi gi inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della rottamazione-quater ma necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

La manovra 2023 non considera, in realt, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilit di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali compresa la rottamazione-ter, con riferimento al debito che residua da quanto gi versato a seguito delladesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla rottamazione-quater per carichi precedentemente ricompresi nella rottamazione-ter, andr indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.

consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dellammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi gi versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.


(Vedi circolare n. 6 del 2023)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dellimposta locale immobiliare autonoma (ILIA) - legge 14 novembre 2022 n. 17 Regione Friuli Venezia Giulia
Giovedì, 16 Marzo , 2023

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge n. 17 del 14 novembre 2022, ha istituito limposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1gennaio 2023, limposta municipale propria (IMU).

In merito al versamento, alla riscossione, allaccertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalit di gestione e applicazione dellimposta larticolo 19 della citata legge rimanda alle disposizioni statali vigenti in materia IMU se compatibili.

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e, ove previsto, F24 enti pubblici, delle somme dovute a titolo di ILIA.

La risoluzione precisa inoltre che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente allimposta dovuta e che in sede di compilazione del mod. F24 i codici tributo espressi sono esposti nella sezione Imu e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati.


(Vedi risoluzione n.10 del 2023)

Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante previsto per ristoranti, bar e settori affini in difficolt
Giovedì, 16 Marzo , 2023

Il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori individuati dai codici Ateco 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.

Il ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dellEconomia ha determinato i criteri e le modalit per lerogazione del contributo in parola.

Il Direttore dellAgenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 novembre 2022, ha definito il contenuto informativo, le modalit e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Il provvedimento, in particolare, stabilisce che: le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto non spettante, oltre a interessi e sanzioni, sono versate allentrata del bilancio dello Stato; chi ha percepito il contributo non spettante pu regolarizzare lindebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, nonch i relativi interessi e sanzioni, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d. F24 ELIDE).


(Vedi risoluzione n. 11 del 2023)

Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi
Giovedì, 16 Marzo , 2023

Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui allart. 13 Dlgs n. 472/1997, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 1marzo 2023, ha istituito una serie di codici tributo.

A tal fine si rimanda alla tabella prevista nella risoluzione che per agevolare i contribuenti ad individuare lesatta codifica, in corrispondenza dei codici di nuova istituzione, ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, riporta il codice tributo per il versamento delle relative imposte.

La risoluzione provvede, inoltre, a sopprimere i codici tributo 8913 denominato Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi; 1992 denominato Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive e 8908 denominato Sanzione pecuniaria altre II.DD.


(Vedi risoluzione n. 12 del 2023)

Aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
Giovedì, 16 Marzo , 2023

Il decreto del Mef del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con la risoluzione . 90/E/2016 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Al riguardo, lAgenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto laggiornamento dei codici tributo in argomento al fine di adeguarli alla vigente disciplina in materia.

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2023, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise delle penali previste dalla nuova disciplina.

Al fine di aggiornare alla disciplina vigente la descrizione di alcuni codici tributo istituiti con la richiamata risoluzione n. 90/E/2016, si dispone la variazione della denominazione.

La risoluzione dispone, inoltre, la soppressione dei seguenti codici tributo: 5425, 5430, 5431 , 5432 e 5434.


(Vedi risoluzione n. 13 del 2023)

Istituzione del codice tributo per lutilizzo in compensazione dellimposta sostitutiva dellIrpef ai sensi dellart. 24-bis del Tuir - Revoca dellopzione
Giovedì, 16 Marzo , 2023

Larticolo 24-bis del Tuir ha introdotto un regime opzionale dimposta sostitutiva dellIrpef sui redditi prodotti allestero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia.

Il Direttore dellAgenzia delle Entrate, con il provvedimento dell8 marzo 2017, ha definito le modalit applicative per lesercizio, la modifica o la revoca dellopzione, nonch per il versamento dellimposta sostitutiva.

In merito, con la risoluzione n. 44/E/2018 stato istituito il codice tributo NRPP per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dellimposta sostitutiva dellIrpef.

La revoca del regime agevolativo in parola potr essere esercitata anche se il contribuente abbia gi versato limposta sostitutiva relativa al medesimo periodo dimposta. In tal caso, limposta gi versata e non dovuta potr essere utilizzata in compensazione o chiesta a rimborso.

Nellipotesi di revoca dellopzione lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 6 marzo 2023, ha istituito il codice tributo NRRE denominato Revoca opzione art. 24-bis del Tuir - NUOVI RESIDENTI per consentire lutilizzo in compensazione, tramite modello F24, dellimposta sostitutiva gi versata.


(Vedi risoluzione n. 14 del 2023)

Codici tributo per il versamento del contributo di solidariet temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto o per lutilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022
Giovedì, 16 Marzo , 2023

La manovra 2023 ha previsto un contributo di solidariet temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dei citati contributi, nonch lutilizzo in compensazione del maggior importo versato dal contribuente straordinario contro il caro bollette per il 2022, secondo le indicazioni della presente risoluzione.

Contributo di solidariet temporaneo per il 2023

Al fine di contenere laumento dei prezzi e delle tariffe di luce e gas la legge di Bilancio 2023 ha previsto, per lanno in corso, un contributo di solidariet temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita di beni, lattivit di produzione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e di coloro che esercitano lattivit di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Obbligati al contributo anche coloro che importano energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi per la successiva rivendita.

Con la circolare n. 4/E/2023 lAgenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi allistituzione del contributo in parola e alle modalit e termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione listituzione dei relativi codici tributo.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti anche in caso di ravvedimento lAgenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

  • 2716 denominato Contributo di solidariet temporaneo per il 2023;
  • 1946 denominato Contributo di solidariet temporaneo per il 2023 - Interessi;
  • 8946 denominato Contributo di solidariet temporaneo per il 2023 - Sanzione;

Contributo straordinario per il 2022 - art. 37 Dl n. 21/2022

Per contenere gli effetti dellaumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico delle imprese, larticolo 37 del decreto legge n. 21/2022 ha istituito un contributo, per lanno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, lattivit di produzione di energia elettrica o di gas metano, di rivendita di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Obbligati al contributo anche coloro che importano energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi per la successiva rivendita.

Per consentire il versamento del citato contributo lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E/2022 ha istituito i codici tributo 2710, 2711, 1939 e 8939.

La manovra 2023 ha modificato la disciplina del contributo in parola.

In particolare, ha modificato lambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e le previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile.

Sempre la legge di Bilancio 2023 ha stabilito le modalit di versamento delleventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo corrisposto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.

stato previsto che: se per effetto delle modificazioni apportate allart. 37 del decreto legge n. 21/2022 dalla manovra:

  1. lammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dellimporto residuo effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalit di cui allart. 17 Dlgs n. 241/1997;
  2. lammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato pu essere utilizzato in compensazione ai sensi dellart. 17 del predetto decreto legislativo, a decorrere dal 31 marzo 2023,

Con la circolare n. 4/E/2023 lAgenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al contributo in parola, nonch alle modalit per il versamento o la fruizione in compensazione, rinviando ad una successiva risoluzione listituzione del relativo codice tributo.

Per consentire il versamento o lutilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle somme in argomento, lAgenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 2712 denominato Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - RIDETERMINAZIONE.


(Vedi risoluzione n. 15 del 2023)

Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box
Sabato, 11 Marzo , 2023

Con il Decreto Fiscale (Dl n. 146 del 21 ottobre 2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 stato introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale (c.d. Patent box), collegato allutilizzo nellambito di unattivit dimpresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.

La legge di Bilancio 2022 ha apportato modifiche al predetto decreto legge n. 146/21.

Il nuovo regime agevolativo opzionale consente al titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attivit dimpresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attivit di Ricerca e Sviluppo agli stessi beni riferibili.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, dopo aver illustrato le finalit della norma e le caratteristiche del nuovo regime, fornisce chiarimenti in merito a:

  1. impianto generale dellistituto;
  2. requisiti e modalit di accesso al regime, con riferimento allambito sia soggettivo che oggettivo;
  3. condizioni per beneficiare dellesimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte del fisco;
  4. soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate alleventuale transito dal precedente al nuovo regime Patent box.

NUOVO REGIME PATENT BOX

Scopo del nuovo regime Patent box incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nellesercizio di attivit dimpresa. Tali incentivi valorizzano il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto e, di conseguenza, della redditivit delle imprese.

Le misure di tassazione agevolata correlate allutilizzo di beni immateriali possono dar luogo a fenomeni di concorrenza fiscale dannosa. Al fine di evitare artificiose delocalizzazioni del reddito imponibile dai Paesi dove generato il valore a favore di Stati caratterizzati da fiscalit agevolata, lOcse ha fornito raccomandazioni per garantire un allineamento degli elementi sostanziali con quelli formali.

In linea con le raccomandazioni Ocse il nuovo regime Patent box non integra elementi di concorrenza fiscale dannosa, in quanto lattribuzione dellagevolazione fiscale direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione di beni immateriali che generano valore.

Obiettivo della nuova legge introdurre un meccanismo agevolativo basato su elementi di forte semplificazione, cos da rendere pi celere e certa, rispetto al precedente regime Patent box, la fruizione dei benefici fiscali collegati alla creazione e allimpiego di beni immateriali da parte del contribuente.

Le modifiche varate seguono il corso di semplificazione che aveva interessato il precedente regime Patent box, con ladozione del regime Oneri Documentali, in ragione della sua estrema complessit applicativa.

Il nuovo regime Patent box ha mantenuto i principi di base e i requisiti ma ha modificato la struttura del meccanismo agevolativo.

In luogo della parziale detassazione del reddito d'impresa derivante dallimpiego di beni intangibili, il nuovo beneficio si sostanzia in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di R&S riferibili a determinate tipologie di beni immobili, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo dimposta di riferimento. I costi di R&S sostenuti dai soggetti che hanno esercitato lopzione nuovo Patent box in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivit dimpresa, sono maggiorati del 110%.

Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dellagevolazione, rinviando il confronto con il fisco alleventuale successiva fase di controllo che potr avvenire su un piano meno complesso rispetto al precedente regime. Per non compromettere le finalit agevolative della norma previsto un meccanismo premiale che consente ai contribuenti che ottengono, a partire dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2021, un titolo di privativa industriale riferibile a beni immateriali rientranti tra quelli di cui al comma 3 dellart. 6, di dedurre in maniera maggiorata anche i costi per le attivit di R&S riferibili a tali beni e sostenuti negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del predetto titolo di privativa. In assenza di tale previsione, non sarebbero stati oggetto di agevolazione gli investimenti sostenuti in attivit di R&S da parte delle imprese relativamente a beni immateriali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dellagevolazione.

Anche il nuovo regime del Patent box prevede unesimente sanzionatoria per i contribuenti che forniscono le informazioni necessarie alla determinazione della predetta agevolazione. In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente consegni al fisco detta documentazione.

Il contribuente tenuto a comunicare al fisco tale documentazione attraverso la dichiarazione relativa al periodo dimposta per il quale beneficia dellagevolazione. In mancanza viene meno lesimente sanzionatoria. Tale documentazione pu essere trasmessa anche tardivamente attraverso listituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

AMBITO SOGGETTIVO

Beneficiari del nuovo regime Patent box sono i soggetti titolari di reddito dimpresa che assumano la veste di investitori ossia che procedano allassunzione del rischio.

Per investitori si intendono coloro che esercitano le attivit di ricerca e sviluppo cio coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, che ne sostengono i costi, assumono i rischi e si avvalgono degli eventuali risultati. Ne sono fuori, pertanto, coloro che non sopportano il rischio degli investimenti n acquisiscono benefici delle attivit rilevanti.

Laccesso al nuovo regime presuppone lo svolgimento di attivit di ricerca e sviluppo rilevanti che siano riferibili ai beni immateriali agevolabili; secondo il principio Ocse c.d. nexus approach per fruire dellagevolazione occorre che chi esercita lopzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attivit di R&S.

Possono accedere al nuovo Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni di legge; il licenziatario o sub-licenziatario deve assumere la veste di investitore ed esercitare le attivit di R&S, sostenendone i costi.

Cause di esclusione

Sono escluse dal nuovo Patent box le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuit aziendale o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dellattivit economica.

Le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria e a concordato preventivo possono esercitare lopzione qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dellattivit economica. La stessa soluzione si applica in caso di concordato fallimentare se lo stesso non finalizzato alla liquidazione dellattivit ma alla sua continuazione.

Consorzi e reti di imprese

Consorzi e reti di imprese sono inclusi nel novero delle imprese beneficiarie della disciplina agevolativa in commento. Per i consorzi occorre distinguere il caso in cui essi effettuino direttamente gli investimenti nellattivit di R&S dal caso in cui essi siano lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attivit. Nel primo caso il consorzio effettua la ricerca in qualit di soggetto investitore, sostenendone i costi, sopportandone il rischio e ritraendone i benefici. Se, invece, il consorzio non assume la veste di soggetto investitore, il rischio dellinvestimento grava sulle imprese partecipanti e lagevolazione spetter alle imprese consorziate. Di conseguenza ogni impresa consorziata applicher la maggiorazione del 110% avendo riguardo alla quota di costi di propria competenza.

Nellipotesi in cui, invece, le attivit di R&S sono effettuate da imprese che aderiscono a un contratto di rete, bisogna distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto. Nel primo caso gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alle imprese partecipanti, sicch le singole imprese hanno diritto allagevolazione in relazione ai costi di R&S sostenuti. Lapplicazione della maggiorazione del 110% riguarder in modo autonomo ciascuna delle imprese aderenti alla rete.

Se la rete di imprese si configura come rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Tale soggetto distinto, che diventa un autonomo soggetto passivo di imposta, ai fini fiscali, rientra tra gli enti commerciali e non commerciali. Nel caso in cui il programma di rete preveda lo svolgimento di attivit di R&S, tali attivit e il rischio a esse connesso sono imputabili alla rete-soggetto, la quale, risultando essere un impresa pu essere destinataria dellagevolazione. La rete-soggetto, quindi, applicher in modo autonomo la maggiorazione del 110%, avendo riguardo ai costi sostenuti per le attivit di R&S rilevanti, effettuate in esecuzione del programma comune di rete, connesse ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Modalit di accesso

Laccesso al nuovo Patent box subordinato ad unopzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. Tale opzione irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a 5 periodi di imposta. Lopzione esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS vanno fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.

Qualora nei periodi dimposta successivi alla prima opzione, limpresa intenda richiedere lagevolazione per un nuovo bene immateriale, dovr esercitare una nuova opzione di Patent box che avr durata pari a 5 periodi dimposta a decorrere dal suo esercizio. Chi esercita lulteriore opzione di nuovo Patent box per il nuovo bene deve verificare che lo stesso presenti vincoli di complementariet con un bene immateriale gi agevolato con la precedente opzione. La nuova opzione avr una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dellopzione relativa al bene gi in precedenza opzionato.

Per nuovo bene si intende sia un bene venuto ad esistenza successivamente allesercizio di una prima opzione per il nuovo Patent box, sia un bene gi esistente che il contribuente aveva deciso, inizialmente, di escludere dal perimetro dellagevolazione.

Lopzione per il nuovo regime Patent box pu arrivare anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella gi trasmessa nei termini.

Lopzione nuovo Patent box pu essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit di accertamento.

La possibilit di esercizio tardivo dellopzione nuovo Patent box da intendersi subordinata alla circostanza che il contribuente sia in buona fede. Tale condizione da escludere qualora lassolvimento tardivo delladempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunit. Lesistenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale scelto (c.d. comportamento concludente).

Entrata in vigore e regime transitorio

Il nuovo regime di Patent box si applica a partire dal periodo dimposta in corso al 22 ottobre 2021 alle opzioni esercitate con riguardo a questo periodo dimposta in corso e ai successivi periodi dimposta. Non sono pi esercitabili le opzioni relative al precedente regime Patent box a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 22 ottobre 2021.

Come detto, il nuovo regime di Patent box si applica a partire dal periodo dimposta 2021. Anche i contribuenti con periodo dimposta a cavallo dovranno far riferimento al nuovo regime Patent box a decorrere dal periodo dimposta in corso al 22 ottobre 2021.

La preclusione allesercizio di nuove opzioni per il precedente regime opera anche con riguardo a beni immateriali che presentano un vincolo di complementariet rispetto a quelli per i quali sia stata gi esercitata unopzione in vigenza del precedente regime Patent box.

Sono, dunque, fatte salve le opzioni Patent box esercitate per i periodi dimposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 146/21, ossia entro il periodo dimposta 2020; conseguentemente, fino al periodo dimposta 2024 ammessa una fase transitoria di temporanea convivenza tra precedente e nuovo regime Patent box con riferimento a beni immateriali diversi.

Considerando i contribuenti con periodo dimposta coincidente con lanno solare, possono essere individuate le seguenti fattispecie:

  • Contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime Patent box
  • Contribuenti che permangono nel precedente regime Patent box

I contribuenti che, con riferimento ai medesimi beni immateriali oggetto dellistanza di accesso o di rinnovo, intendono transitare nel nuovo regime Patent box devono presentare comunicazione di rinuncia alla procedura pendente. La comunicazione di rinuncia va trasmessa tramite Pec o raccomandata a/r allUfficio presso il quale tale procedura pendente e deve contenere la volont di rinunciare alla prosecuzione della stessa.

Al riguardo, il nuovo Patent box decorre a partire dal periodo dimposta di esercizio della nuova opzione, con conseguente decadenza della precedente. La facolt di transitare nel nuovo regime riconosciuta purch non sia stato ancora sottoscritto con le Entrate un accordo a conclusione della procedura pendente. La rinuncia al precedente regime deve essere anche comunicata barrando le apposite caselle contenute nei modelli di dichiarazione.

La comunicazione di rinuncia al precedente regime Patent box va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data in cui viene comunicata la rinuncia allUfficio, nei termini ordinari o, in caso di dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa, entro il maggior termine di 90 giorni.

Coloro che, in vigenza del precedente regime Patent box, effettuavano un utilizzo indiretto dei beni immateriali e autoliquidavano lagevolazione, sia per scelta in caso di utilizzo con imprese associate, sia come regime naturale in caso di utilizzo con parti terze, in entrambi i casi, il mero esercizio dellopzione nuovo Patent box ha come effetto la tacita revoca dellopzione per il precedente regime e per lingresso nel nuovo.

La possibilit di aderire al nuovo regime Patent box, previa rinuncia ad una procedura pendente, ammette anche di permanere nel vecchio regime, a condizione che sia stata validamente esercitata unopzione di Patent box relativa ai periodi dimposta antecedenti al 2021.

possibile, inoltre, presentare una nuova istanza di accesso alla procedura di accordo con riferimento a unopzione PB gi validamente esercitata entro il periodo dimposta 2020. Occorre, tuttavia, precisare che il periodo di vigenza di eventuali accordi, che vengano sottoscritti con riferimento al quinquennio di validit dellopzione PB, non potr andare oltre il termine che risulta dal combinato disposto della norma che ha sancito la valenza quinquennale dellopzione PB e di quanto previsto dalla legge che vieta lesercizio di una nuova opzione PB e di una nuova opzione Oneri Documentali, con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021.

Esemplificando, in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con lanno solare, considerato che la novella legislativa si applica a partire dal 2021, il termine ultimo di vigenza di un accordo preventivo stipulato secondo le disposizioni del precedente regime Patent box il periodo dimposta 2024.

Non possono transitare al nuovo regime Patent box i soggetti che abbiano aderito al regime Oneri Documentali, nonch coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui allart. 31-ter del DPR n. 660/1973, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo a conclusione di dette procedure.

AMBITO OGGETTIVO

Lambito oggettivo del nuovo regime Patent box ricomprende 3 tipologie di beni immateriali. I beni immateriali agevolabili sono:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
  • due o pi beni immateriali tra quelli indicati nei precedenti punti, collegati tra loro da un vincolo di complementariet.

Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore purch originali e quale risultato di creazione intellettuale dellautore.

Per brevetti industriali si intendono, ad esempio, i brevetti per invenzioni, concessi dai competenti Uffici nazionali per la propriet industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o Organismi internazionali.

Per disegni e modelli giuridicamente tutelati si intendono: i disegni e modelli registrati; i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilit; il disegno industriale che presenti carattere creativo e valore artistico.

Attivit rilevanti

Le attivit rilevanti sono quelle da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione del 110%. Sono attivit rilevanti:

  • le attivit classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • le attivit classificabili come innovazione tecnologica;
  • le attivit classificabili come design e ideazione estetica;
  • le attivit di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

La norma agevolativa, richiede, tra i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al contribuente per poter fruire della maggiorazione del 110%, il possesso della natura di investitore. Tale requisito presuppone che il contribuente che intende beneficiare dellagevolazione in esame, oltre ad essere titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, realizzi gli investimenti in attivit rilevanti nellambito della sua attivit dimpresa, sostenga i relativi costi e assuma i rischi di tali investimenti, beneficiando degli eventuali risultati. Non pu assumere la qualifica di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resti inciso dai costi sostenuti nelleffettuazione dei suddetti investimenti o non sopporti il rischio degli stessi.

Indipendentemente dal fatto che le attivit di ricerca e sviluppo siano svolte allinterno dellazienda o siano esternalizzate a terzi indipendenti, la novella legislativa presuppone leffettuazione di investimenti, volti a creare e potenziare alcune tipologie di beni intangibili da impiegare nellattivit di impresa in relazione ai quali linvestitore deve assumersi rischi tecnici e finanziari.

La qualit di investitore assume peculiare rilevanza laddove il contribuente rivesta anche il ruolo di committente, che demanda in tutto o in parte a terzi indipendenti lo svolgimento delle attivit di ricerca. In tali ipotesi fondamentale la dimostrazione, in capo al committente, della direzione tecnica e dellassunzione di tutti i rischi connessi allinvestimento effettuato, nonch il sostenimento dei relativi costi.

Ai fini della fruizione dellagevolazione, le attivit di R&S devono essere non solo pertinenti allattivit dimpresa esercitata dal contribuente, ma anche direttamente collegata ai progetti e ai piani di investimento volti al potenziamento, sviluppo, mantenimento e sfruttamento dei beni immateriali agevolabili.

Concetto di attivit rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Il Direttore dellAgenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 febbraio 2022, ha definito il meccanismo premiale in cui trovano posto anche le attivit di ricerca indicate allarticolo 2, lettera a) del decreto del MISE e di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright. Lampliamento delle attivit rilevanti in relazione al meccanismo premiale funzionale al compimento delle attivit di ricerca e dei costi svolte al fine della creazione del bene immateriale e dellottenimento del titolo di privativa industriale. La fruizione del meccanismo premiale decorre dal periodo dimposta in cui il contribuente ha ottenuto il titolo di privativa industriale.

Con riferimento ai disegni e modelli non registrati possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, mediante registrazione. In merito alle attivit di ideazione e realizzazione del software si ritiene che tali attivit possano considerarsi rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso lapposito pubblico ufficio istituito presso la Siae.

In riferimento al software, si potr beneficiare del meccanismo premiale dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la Siae. La registrazione presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela, di originalit e creativit necessari per qualificare il bene tra le opere dellingegno.

Al fine di evitare effetti duplicativi connessi alla circostanza che le medesime spese assumano rilevanza sia ai fini della determinazione dellagevolazione prevista dal precedente regime Patent box, sia nellambito del meccanismo premiale previsto dal comma 10-bis, larticolo 5 del Provvedimento di attuazione ha chiarito che non sono ricomprese tra le attivit rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene per cui spetta la maggiorazione del 110% quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui allart. 1, comma 42, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Lart. 5 del Provvedimento intende evitare che - nel passaggio dal precedente regime Patent box alla nuova agevolazione - la medesima attivit rilevante possa consentire allo stesso contribuente di fruire di pi agevolazioni. Scopo dellart. 5 quello di contrastare la duplicazione di agevolazioni. La sterilizzazione dei costi, ivi prevista, non si applica nelle ipotesi in cui tale duplicazione non si sia in concreto verificata.

In caso di operazioni straordinarie (cessione di azienda o di ramo dazienda) che comportano il trasferimento della stessa chi acquisisce la titolarit ha il diritto di beneficiare del meccanismo premiale e, quindi, di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% dellimporto delle predette spese anche se sostenute dal dante causa, purch ricorrano le condizioni previste dalla norma e sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi in capo al titolare dellazienda.

Per quanto concerne il momento di fruizione del meccanismo premiale: il comma 10-bis introduce quale condizione necessaria per la fruizione di questa ulteriore maggiorazione lottenimento del titolo di privativa industriale. Il primo periodo dimposta nel quale possibile usufruire dellagevolazione quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe avvenire in un periodo dimposta successivo a quello in cui stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli 8 periodi dimposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Spese agevolabili

La disciplina del nuovo Patent box, in linea con il precedente regime, intende agevolare anche le spese sostenute per la tutela e la protezione dei beni immateriali, nonch per la prevenzione di possibili attivit di contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti sui beni. I costi oggetti di maggiorazione rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza, indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dallimpresa, nonch dalleventuale capitalizzazione degli stessi costi.

Possono essere oggetto della deduzione maggiorata solo le spese per attivit rilevanti correlabili al bene agevolabile; quando tali spese si riferiscono solo in parte alle attivit rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate limitatamente alla quota riferibile a tale utilizzo, ad eccezione delle spese indicate alla lettera e) del punto 4.1 del Provvedimento. Allo stesso modo, qualora le spese riferibili alle attivit rilevanti siano correlate a pi beni immateriali (c.d. spese promiscue) e linvestitore intenda chiedere lagevolazione Patent box soltanto per uno, o alcuni di tali beni, oggetto di deduzione maggiorata sar solo la parte di tali spese riferibile al beni o ai beni agevolati. A tal fine il contribuente tenuto a predisporre una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale ed eventualmente dal prestatore di lavoro, che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, dei citati costi tra le diverse attivit. Non sono ammessi criteri forfetari ma servono elementi oggettivi e riscontrabili.

Non sono ammessi costi di tipo amministrativo e costi sostenuti a beneficio dellintera struttura aziendale e non, quindi, riferibili ad attivit rilevanti collegate ai beni immateriali agevolabili.

Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale

Il Provvedimento del 15 febbraio 2022 individua la natura delle spese riferibili alle attivit rilevanti e specifica quelle agevolabili ai fini del meccanismo premiale.

Il punto 6.1 del Provvedimento prevede che Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 - fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e) - e le spese necessarie allottenimento del titolo di privativa.

Ad esclusione delle spese connesse al mantenimento, al rinnovo alla scadenza e alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati, che sono collegate a beni intangibili gi esistenti, le spese da maggiorare ai fini del meccanismo premiale hanno la stessa natura di quelle sopra evidenziate, cui si aggiungono le spese necessarie allottenimento del titolo di privativa industriale.

Essendo il nuovo regime agevolativo fruibile a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021, il meccanismo premiale non sar fruibile e il contribuente, nel periodo dimposta 2021, potr maggiorare esclusivamente le spese agevolabili ai sensi del punto 4 del Provvedimento, sostenute nel medesimo anno.

Nellambito del meccanismo premiale assumono rilevanza le spese agevolabili se e nella misura in cui sia possibile dimostrare il loro collegamento con lo specifico bene immateriale che ottiene il titolo di privativa.

Per quanto riguarda eventuali spese connesse a beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, ai fini dellapplicazione del meccanismo premiale la privativa industriale si considera conseguita nellanno della prima registrazione del bene. La registrazione rileva se eseguita in Paesi dellUnione europea o in Paesi con i quali sono in vigore trattati e convenzioni internazionali.

Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina del nuovo regime Patent box con quella del credito dimposta Ricerca e Sviluppo. La legge del 2019 che disciplina le attivit di R&S prevede che il credito dimposta riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti.

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti. Ove, pertanto, i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito dimposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attivit rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, semprech in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, si ritiene che, in tali casi, i costi, sui quali stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito dimposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono essere assunti al netto dellIrap riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo Patent box.

Lapplicazione di tale interpretazione ai periodi dimposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito dimposta eventualmente gi fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito dimposta il contribuente si conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito dimposta al momento applicabili.

CALCOLO DELLAGEVOLAZIONE

Il nuovo regime del Patent box consiste in una variazione in diminuzione - operabile ai fini Irpef o Ires, nonch ai fini Irap - per la cui determinazione occorre maggiorare del 110% le spese agevolabili, riconducibili alle attivit in precedenza elencate.

Le spese agevolabili, oggetto di maggiorazione, devono essere individuate applicando i principi sanciti dallart. 109, commi 1 e 2 del Tuir, indipendentemente dai regimi contabili e principi contabili adottati, nonch dalleventuale capitalizzazione di dette spese.

DOCUMENTAZIONE IDONEA

Il contribuente ha la possibilit di predisporre una documentazione contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110%. Tale predisposizione una facolt del contribuente alla quale si riconduce la possibilit per lo stesso di fruire dellesimente sanzionatoria. Di contro, la mancata predisposizione della documentazione idonea non comporta la preclusione allaccesso al nuovo regime Patent box, ma in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta dal contribuente non trova applicazione lesimente sanzionatoria.

La documentazione deve essere articolata in due sezioni, la Sezione A e la Sezione B che esprimono le fasi in cui, idealmente, articolato il processo di valutazione della sussistenza dei requisiti e condizioni richiesti per la fruizione del nuovo regime Patent box e per la relativa quantificazione.

Le due sezioni hanno contenuti correlati ma di diversa natura:

  • le informazioni presenti nella Sezione A sono volte a delineare e descrivere il contesto operativo e funzionale dellazienda, con particolare riguardo alla tipologia e alle modalit di svolgimento delle attivit rilevanti;
  • le informazioni inserite nella Sezione B mirano a validare supportare e giustificare, sotto il profilo contabile e fiscale, quanto rilevato nella sezione precedente e, di conseguenza, permettono di effettuare il riscontro del processo di quantificazione del beneficio.

Documentazione idonea per le PMI

Il Provvedimento al punto 8 conferma che ammissibile un approccio semplificato, nella predisposizione del corredo informativo, per le PMI. Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata.

Dovendo in ogni caso fornire, nella documentazione eventualmente proposta le informazioni necessarie a ricostruire in maniera analitica il percorso logico e di calcolo seguito nella determinazione della maggiorazione del 110%, le PMI possono predisporre un set informativo pi leggero, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura aziendale, sotto il profilo contabile, organizzativo e funzionale.

Lapproccio semplificato potr essere pi evidente qualora la PMI sia autonoma ovvero qualora non sia classificabile quale impresa collegata o associata ad altre imprese in termini di partecipazioni e, quindi, svincolata da logiche di gruppo.

Le PMI possono modulare e adattare il set informativo, costituente la documentazione idonea, alle specifiche caratteristiche contabili e dimensionali dellazienda, purch vengano fornite informazioni equipollenti a quelle previste al punto 7 del Provvedimento.

EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE

Particolare rilevanza assumono le ipotesi di inefficacia della documentazione che comportano, in caso di rettifiche della deduzione maggiorata operata dagli organi di controllo, lapplicazione della sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

La documentazione va redatta in lingua italiana; ammessa la possibilit di presentare in lingua inglese eventuali documenti che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere.

Il corredo documentale va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale stata esercitata lopzione Oneri Documentali nuovo Patent Box e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo. La documentazione, poi, va conservata fino allo scadere del termine di decadenza per laccertamento.

La documentazione pu essere fornita anche in formato cartaceo, in occasione dello svolgimento di attivit di controllo; tale circostanza non pregiudica lapplicazione dellesimente sanzionatoria a patto che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dagli incaricati allattivit di controllo.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, rettificativa della variazione in diminuzione calcolata ai fini dellagevolazione, consentito anche integrare o modificare la documentazione idonea predisposta con riferimento alla predetta variazione.

La seconda parte del punto 11 del Provvedimento disciplina le ipotesi di inefficacia della documentazione, in esito alle valutazioni effettuate dagli organi di controllo.

DIRITTO DI INTERPELLO

Il contribuente ha la possibilit di ricorrere allistituto dellinterpello ordinario qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza riguardanti linterpretazione e/o lapplicazione della disposizione normativa in argomento.

Nel caso in cui la risposta allistanza di interpello presupponga lammissibilit del bene immateriale allagevolazione o anche la qualificazione delle attivit svolte come di ricerca e sviluppo, resta ferma la necessit di allegare allistanza il parere tecnico rilasciato dallautorit competente.

Tali considerazioni restano valide anche per le istanze di interpello sui Nuovi investimenti, nonch per le istanze prodotte dai soggetti aderenti al regime delladempimento collaborativo.

Non rientrano tra le questioni interpretative e/o qualificatorie proponibili con istanza di interpello quelle riferite alla:

  • qualificazione degli investimenti effettuati come attivit di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e innovazione estetica;
  • definizione di beni immateriali agevolabili;
  • riconducibilit di un determinato bene al novero di quelli ammissibili;
  • individuazione del momento dal quale i beni immateriali agevolabili si considerano giuridicamente tutelabili.

Restano escluse dallambito applicativo dellinterpello tutte le istanze che presuppongono lespletamento di attivit di carattere tecnico non di competenza delle Entrate.


(Vedi circolare n. 5 del 2023)

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellart. 36 bis del Dpr n. 600/1973
Sabato, 25 Febbraio , 2023

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, ha istituito 45 codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.

Per agevolare i contribuenti ad individuare lesatta codifica, nella tabella a cui si rimanda, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, riportato il vecchio codice tributo (in seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.

I nuovi codici tributo vanno utilizzati nelleventualit in cui il contribuente, destinatario della comunicazione ai sensi dellart. 36-bis del Dpr n. 600/1973, non intenda versare limporto complessivamente richiesto ma solo una parte.


(Vedi risoluzione n. 9 del 2023)

Legge di Bilancio 2023 - Istituzione del contributo di solidariet temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette
Sabato, 25 Febbraio , 2023

PREMESSA

La legge di Bilancio 2023 ha istituito un contributo di solidariet straordinario per lanno in corso a favore dei soggetti che esercitano sul territorio nazionale lattivit di produzione di energia elettrica o di gas metano finalizzata alla successiva rivendita.

Si tratta di una misura nazionale equivalente a quella del regolamento Ue 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, istituito per far fronte agli alti prezzi dellenergia. Con il citato regolamento il Consiglio della Ue ha previsto, per gli anni 2022 e/o 2023, un contributo di solidariet temporaneo obbligatorio a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni che operano nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Lintento quello di attenuare gli effetti economici derivanti dallimpennata dei prezzi dellenergia.

Il prelievo in esame non si applica sul reddito prodotto nel 2022 ma fa riferimento agli utili eccedenti che emergono dal confronto con i periodi precedenti. Si tratta di un contributo straordinario per lanno 2023.

Il legislatore nazionale ha gi previsto, per lanno 2022, una misura che risponde alla stessa finalit attraverso lintroduzione del Contributo straordinario contro il caro bollette disciplinato dal decreto Ucraina e modificato dal decreto Aiuti.

Con la manovra 2023 il legislatore ha modificato tale disciplina intervenendo sulla determinazione della base imponibile e rendendo lambito soggettivo di applicazione pi coerente con le indicazioni del regolamento Ue citato.

Considerato che lo scorso 30 novembre scaduto il termine per il pagamento del contributo straordinario, la legge di Bilancio 2023 ha previsto misure di coordinamento volte a gestire i casi di maggiore o minore importo del contributo straordinario dovuto per effetto delle intervenute modifiche rispetto a quello versato, relative sia allambito soggettivo di applicazione del tributo, sia ai criteri di determinazione della base imponibile.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, fornisce i primi chiarimenti sullintroduzione del contributo di solidariet temporaneo per il 2023, con particolare riferimento allambito soggettivo, alla determinazione della base imponibile e dellammontare del contributo dovuto, al suo versamento e al rapporto con le altre imposte erariali. I chiarimenti riguardano anche le modifiche apportate allambito soggettivo e alla base imponibile del contributo straordinario del decreto Ucraina.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PER IL 2023

Tenuti al pagamento del contributo di solidariet sono coloro che esercitano in Italia lattivit di produzione e di rivendita di energia elettrica, gas naturale e gas metano ma anche di prodotti petroliferi e coloro che effettuano attivit di importazione per la successiva rivendita di analoghi prodotti.

Tenute al pagamento del contributo di solidariet sono le imprese che risiedono nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Tali soggetti devono corrispondere il contributo se, nel periodo dimposta 2022, lammontare dei ricavi conseguiti dalle attivit sopra citate pari ad almeno il 75% dellammontare complessivo annuo dei ricavi. La ratio quella di assoggettare al contributo straordinario gli utili eccedenti conseguiti nel 2022 dai soggetti che svolgono nella misura almeno del 75% (quindi, pi che prevalente) attivit nei settori del petrolio, del gas e dellenergia elettrica.

Sono pertanto esclusi gli enti non commerciali in quanto non svolgono in via esclusiva o principale attivit non commerciali.

In merito alle stabili organizzazioni tenute al contributo di solidariet, la sussistenza del requisito della prevalenza deve essere verificata in rapporto allammontare dei ricavi riferibili alle attivit svolte dalla stabile organizzazione in Italia.

Non pagano il contributo di solidariet le imprese che svolgono attivit di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, del gas e dei carburanti come pure le microimprese e le piccole imprese.

Base imponibile e ammontare del contributo

Il contributo di solidariet si applica sullammontare della quota di reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo dimposta antecedente a quello in corso al 1gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dellimposta sul reddito delle societ conseguiti nei 4 periodi dimposta antecedenti a quello in corso al 1gennaio 2022.

Pertanto, ai fini del calcolo della base imponibile rileva lammontare di reddito conseguito nei 5 periodi dimposta precedenti a quello in corso al 1gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi dimposta interessati, leventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualit pregresse, nonch la riduzione conseguita per effetto della ACE.

Ciascuno dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidariet determina autonomamente la base imponibile del contributo dovuto, provvedendo alla liquidazione e al versamento dello stesso anche nel caso in cui abbia esercitato: lopzione per la tassazione di gruppo (c.d. consolidato nazionale); lopzione per la trasparenza fiscale; lopzione per la trasparenza fiscale delle societ a ristretta base azionaria.

Per determinare la base imponibile del contributo di solidariet dei soggetti con periodi dimposta coincidenti con lanno solare occorrono i seguenti passaggi:

  • calcolare la media del reddito per le annualit dimposta 2018, 2019, 2020 e 2021;
  • calcolare il 10% della media del primo punto;
  • sommare la media del punto uno con limporto del punto due;
  • sottrarre dal reddito relativo allanno dimposta 2022 limporto di cui al punto 3.

Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. In caso di imprese che siano in perdita fiscale solo in una o pi delle annualit dimposta interessate, necessario calcolare la media aritmetica delle 4 annualit e, solo qualora il valore medio sia negativo, questo viene assunto pari a zero.

Per chi presenta un valore medio delle 4 annualit precedenti negativo la base imponibile del contributo di solidariet coincide con il reddito relativo allanno dimposta precedente a quello in corso al 1gennaio 2023.

Inoltre, per i soggetti che abbiano iniziato lattivit successivamente al primo periodo ovvero al 1gennaio 2018 per coloro che hanno lesercizio coincidente con quello solare, il valore medio di reddito tiene conto del reddito relativo allannualit di inizio e di quello delle successive annualit dimposta.

Sono invece esclusi dal contributo di solidariet coloro che abbiano intrapreso lattivit nellanno dimposta precedente a quello in corso al 1gennaio 2023, attesa limpossibilit di determinare la misura degli utili eccedenti richiesta dalla norma.

Il contributo straordinario determinato applicando unaliquota pari al 50% sullammontare della base imponibile. Tale importo deve poi essere raffrontato con un ultimo parametro patrimoniale. La norma stabilisce infatti che lammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non pu essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dellesercizio antecedente a quello in corso al 1gennaio 2022.

Di conseguenza, per le imprese residenti in Italia aventi lesercizio coincidente con lanno solare, il contributo di solidariet dovuto per un ammontare pari al minor valore tra limporto teorico del contributo e il 25% dellammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo allanno 2021. Resta fermo che nel caso di imprese con esercizio non coincidente con lanno solare occorre far riferimento al bilancio relativo allesercizio antecedente a quello in corso al 1gennaio 2022.

Nel caso di stabili organizzazioni di societ residenti allestero, invece, tale riscontro va effettuato considerando il 25% del fondo di dotazione, relativo al periodo dimposta precedente a quello in corso al 1gennaio 2022.

Versamento del contributo e relazione con altre imposte

Il contributo di solidariet va corrisposto in ununica soluzione, entro un termine che varia in funzione della data di chiusura dellesercizio. Devono versare, entro il 30 giugno 2023, il contributo i soggetti il cui periodo dimposta coincide con lanno solare e che approvino il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dellesercizio.

Le imprese che si avvalgono del termine pi lungo (pari a 180 giorni) per lapprovazione del bilancio devono effettuare il pagamento del contributo al massimo entro il 31 luglio 2023, avendo come riferimento per lindividuazione del termine per il versamento la data di approvazione del bilancio. Pertanto, laddove lapprovazione del bilancio avvenga nel corso del mese di maggio 2023, il termine ultimo per il versamento del contributo il 30 giugno 2023; nel caso, invece, in cui detta approvazione avvenga nel corso del mese di giugno 2023, il termine ultimo per il versamento il 31 luglio 2023.

Infine, i soggetti con esercizio non coincidente con lanno solare possono effettuare il versamento entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidariet non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dellIrap. Per consentire il versamento del contributo sar istituito un codice tributo con le istruzioni per la compilazione.

MODIFICHE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLARTICOLO 37 DEL D.L. N. 21/2022

Il contributo straordinario contro il caro bollette disciplinato dal decreto Ucraina stato oggetto di importanti modifiche ad opera della legge di Bilancio 2023. Modifiche che hanno riguardato lambito soggettivo di applicazione e le previsioni relative alla determinazione della sua base imponibile. Cambiano anche le modalit di versamento delleventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato.

Modifiche allambito soggettivo del contributo straordinario

In base alla manovra 2023 il contributo straordinario dovuto se almeno il 75% del volume daffari dellanno 2021 deriva dalle attivit indicate nei periodi precedenti. Tale modifica interessa tutti i soggetti che abbiano svolto in via non esclusiva una delle attivit previste e che, essendo in possesso dei requisiti, sono rientrati nellambito di applicazione del contributo straordinario.

Tali soggetti devono accertare se il contributo sia ancora dovuto, verificando se almeno il 75% del volume daffari del 2021 sia imponibile alle attivit indicate al comma 1, art. 37, del decreto Ucraina.

Qualora il volume daffari delle attivit diverse da quelle sopra citate fosse superiore al 25% del volume daffari totale nellanno dimposta 2021, il soggetto deve, in virt delle ultime modifiche, ritenersi escluso dal contributo straordinario. La modifica normativa della manovra 2023 in linea con le previsioni del regolamento Ue 2022/1854.

Lintroduzione del nuovo presupposto soggettivo (almeno il 75% del volume daffari del 2021 imputabile alle attivit annoverate al comma 1, art. 37, decreto Ucraina) non modifica lambito oggettivo del contributo straordinario, che resta dovuto per tutte le attivit esercitate, con la sola esclusione delle operazioni di cui ai nuovi commi 3-bis e 3-ter del citato art. 37.

Modifiche alla base imponibile del contributo straordinario

Il decreto legge Aiuti ha modificato lart. 37, comma 2, primo periodo del decreto Ucraina individuando la base imponibile del contributo straordinario nellincremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1ottobre 2020 al 30 aprile 2021, diversamente dalla previsione originaria del decreto Ucraina che invece delimitava la base imponibile allincremento dei saldi riferiti ai periodi 1ottobre 2021 - 31 marzo 2022 e 1ottobre 2020 - 31 marzo 2021.

La legge di Bilancio 2023 ha modificato il termine del 31 marzo 2021 con quello del 30 aprile 2021 eliminando una discrasia presente nella disciplina del contributo straordinario.

Sempre la manovra 2023 ha introdotto, tramite i nuovi commi 3-bis e 3-ter aggiunti nellart. 37 del decreto Ucraina, due rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile.

I soggetti tenuti al pagamento del contributo straordinario devono procedere alla rideterminazione della base imponibile, considerando che:

  • Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1. Da ci deriva che gli importi risultanti dalle LIPE, utilizzati per la determinazione della base imponibile a cui applicare il contributo, devono essere rettificati, in aumento o in diminuzione, degli importi riferibili agli acquisti e/o alle cessioni di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, qualora tali operazioni di cessione o di acquisto abbiano avuto come controparte un soggetto che eserciti unattivit di cui al comma 1 dellart. 37.
  • Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini Iva. A tale riguardo, si ritiene che la possibilit di effettuare una correzione dei dati risultanti dalle LIPE sia stata ammessa dal legislatore esclusivamente con riferimento alle operazioni attive territorialmente non rilevanti in Italia incluse nelle LIPE, quando e nella misura in cui il contribuente sia in grado di dimostrare lesistenza di operazioni passive i) territorialmente non rilevanti ai fini Iva e, come tali, non incluse nelle LIPE, ii) afferenti alle predette operazioni attive. Ne consegue, che le operazioni attive territorialmente non rilevanti in Italia non possono essere escluse se alle medesime sono afferenti operazioni passive territorialmente rilevanti ai fini Iva, a prescindere dalla circostanza che le LIPE nelle quali sono confluite tali ultime operazioni siano o meno quelle considerate ai fini della determinazione della base imponibile del contributo.

Modalit di versamento del maggiore contributo dovuto o di recupero della maggiore somma versata

La manovra 2023 disciplina le modalit di recupero del contributo versato e non dovuto per effetto delle modifiche apportate allart. 37 del decreto Ucraina, nonch le modalit di versamento degli ulteriori importi eventualmente dovuti per effetto delle modifiche medesime.

previsto che se per effetto delle modificazioni apportate allarticolo 37: lammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dellimporto residuo effettuato entro il 31 marzo 2023. Leventuale maggiore importo deve essere versato in ununica soluzione. La nuova scadenza riguarda esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche apportate alla base imponibile dalla legge di Bilancio e non rappresenta una rimessione nei termini per chi non ha versato il contributo dovuto entro il 30 novembre 2022.

Qualora per effetto delle novit lammontare del contributo dovuto risulti minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggior importo versato pu essere utilizzato in compensazione. Lutilizzo in compensazione del contributo non dovuto rappresenta una possibilit. Significa che, in assenza dellopzione per la compensazione, resta impregiudicato, per tali soggetti, il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute. La scelta riguardante lammontare delleccedenza di versamento da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso deve essere effettuata nel quadro CS della dichiarazione Iva 2023.

LAgenzia delle Entrate provveder ad istituire i codici tributo per il versamento del maggior contributo dovuto per effetto delle disposizioni in argomento e la compensazione dellimporto a credito versato oltre il dovuto. LAmministrazione metter a disposizione anche le istruzioni per la compilazione del mod. F24.


(Vedi circolare n. 4 del 2023)

Registrazione di atti privati - soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale
Giovedì, 16 Febbraio , 2023

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 14 febbraio 2023, fornisce chiarimenti in merito alla registrazione di un contratto di locazione in cui il locatario un soggetto non residente nel territorio dello Stato e risulta privo di codice fiscale.

Nella richiesta di registrazione del contratto di locazione per il caso segnalato non obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario. La registrazione potr avvenire presso un qualunque ufficio territoriale delle Entrate utilizzando il modello 69, scaricabile dal sito dellAgenzia delle Entrate. Tale modello consente anche di esercitare lopzione per la cedolare secca.

Pure eventuali successivi adempimenti come la risoluzione, cessione o la proroga del contratto dovranno essere effettuati con il modello 69, da presentare presso lufficio in cui avvenuta la registrazione.

Il pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovr avvenire tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E/2014. Sempre tramite modello F24 andranno corrisposte le eventuali imposte previste per le annualit successive e per gli adempimenti successivi alla registrazione.


(Vedi risoluzione n. 5 del 2023)

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla Tregua fiscale
Giovedì, 16 Febbraio , 2023

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarit formali, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in parola.

Regolarizzazione delle irregolarit formali

La legge di Bilancio 2023 ha previsto che le irregolarit, le infrazioni e linosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dellIva e dellIrap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo dimposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in ununica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Per consentire il versamento tramite mod. F24 delle somme in parola, lAgenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo TF44 denominato REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

La manovra 2023 ha previsto che con riferimento ai tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi dimposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre allimposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo pu essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Per consentire il versamento tramite mod. F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, lAgenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo che vanno da TF45 fino a TF56 per i quali si riportano le modalit di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Per agevolare i contribuenti viene pubblicata una tabella nella quale, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione indicati per pronto riferimento, sono riportati, inoltre, i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La legge di Bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui parte lAgenzia delle Entrate.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; qualora gli importi superano i 1.000 euro ammesso il pagamento rateale. esclusa la compensazione.

Per consentire il versamento, tramite mod. F24, delle suddette somme lAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che vanno da TF20 a TF26.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

La manovra 2023 disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, la regolarizzazione dellomesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonch degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni.

La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con lintegrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sullimporto delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. esclusa la compensazione.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme lAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che vanno da TF40 a TF43, da esporre nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, per i quali si riportano le modalit di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.


(Vedi risoluzione n. 6 del 2023)

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Giovedì, 16 Febbraio , 2023

Con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023 lAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito allapplicabilit della definizione agevolata introdotta dalla manovra 2023 con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE).

Con listanza di interpello si chiede se le dette misure agevolative possano trovare applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarit emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, in materia di definizione agevolata, lapplicazione della riduzione al 3% in luogo del 10% ordinario delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o corrisposte in ritardo.

La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi dimposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarit, il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1gennaio 2023 ovvero recapitate successivamente.

La riduzione delle sanzioni trova applicazione anche in merito alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del Dpr n.600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, il cui pagamento rateale ancora in corso alla data del 1gennaio 2023.

Anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva possono trovare applicazione le nuove misure agevolative.

LAgenzia delle Entrate effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni periodiche in argomento e qualora riscontri incoerenze mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo al fine di favorire la compliance.

Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra limposta versata e quella risultante dalle comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato per verificare la congruit dei versamenti effettuati.

Il controllo eseguito su tali comunicazioni , quindi, analogo a quello effettuato sulla dichiarazione Iva annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.


(Vedi risoluzione n. 7 del 2023)

Istituzione dei codici tributo per lutilizzo dei crediti dimposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per lacquisto di luce, gas e carburante - primo trimestre 2023
Giovedì, 16 Febbraio , 2023

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto agevolazioni al fine di compensare parzialmente il maggiore onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre dellanno in corso per lacquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare stato previsto:

  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito dimposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito dimposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito dimposta, pari al 45% della spesa sostenuta per lacquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito dimposta pari al 45% della spesa sostenuta per lacquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2023;
  • il riconoscimento a favore delle imprese esercenti lattivit agricola e la pesca e alle imprese esercenti lattivit agromeccanica di un contributo straordinario sotto forma di credito dimposta, pari al 20% della spesa sostenuta per lacquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per lesercizio delle predette attivit. Analogo credito dimposta previsto per lacquisto di carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti allallevamento di animali.

I crediti dimposta sopra elencati devono essere utilizzati, entro il 31 dicembre 2023, in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti a terzi per intero.

Per consentire lutilizzo in compensazione dei crediti dimposta in parola, tramite modello F24, da parte delle imprese beneficiarie, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7010 denominato credito dimposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023);
  • 7011 denominato credito dimposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023);
  • 7012 denominato credito dimposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • 7013 denominato credito dimposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • 7014 denominato credito dimposta per lacquisto di carburanti per lesercizio dellattivit agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023).

(Vedi risoluzione n. 8 del 2023)

Superbonus per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
Venerdì, 10 Febbraio , 2023

PREMESSA

Larticolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio ha disciplinato le modalit di determinazione delle spese ammesse alle detrazioni legate agli interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica, di installazione di impianti fotovoltaici nonch delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.

Ai fini della fruizione del Superbonus tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unit immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unit immobiliare.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E dell8 febbraio 2023, fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modalit applicative del citato comma 10-bis dellarticolo 119 del decreto Rilancio.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del Superbonus le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps). Sono, invece, escluse le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

necessario, tuttavia, tenere conto dellentrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Liscrizione a questultimo consente, infatti, di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Odv, Aps, Ente Filantropico o Rete Associativa.

Le Onlus che conseguono liscrizione nel RUNTS sono cancellate dallAnagrafe delle Onlus ma questa cancellazione non comporta lo scioglimento dellente. Tale passaggio comporta una sostanziale continuazione della operativit della Onlus, che acquisisce formalmente la qualifica di Ente del Terzo settore e, pertanto, non fa venir meno la possibilit di fruire del Superbonus nei limiti di spesa disciplinati dal citato comma 10-bis, dellarticolo 119 del decreto Rilancio.

AMBITO OGGETTIVO E REQUISITI

Il comma 10-bis in commento si applica in caso di Onlus, Odv e Aps che si occupano di servizi socio-sanitari i cui edifici, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di propriet, nuda propriet, usufrutto o comodato duso gratuito anteriore al 1giugno 2021.

Caratteristiche dellimmobile

Gli immobili agevolabili sono collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi seminari e caserme nonch case di cura e ospedali senza fine di lucro o con fine di lucro (D4).

La norma non prevede che, al momento delleffettuazione dei lavori, limmobile sul quale si interviene debba essere gi utilizzato per lesercizio delle attivit di servizi socio-sanitari e assistenziali, purch, alla data di inizio degli stessi limmobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

I soggetti legittimati possono avvalersi della peculiare modalit di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus di cui al comma 10-bis anche qualora lattivit di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto. Ci nel presupposto che permanga, in capo al soggetto legittimato, lo svolgimento di attivit di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e semprech il concedente detenga limmobile in propriet o nuda propriet, usufrutto o comodato duso gratuito.

Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori

La norma richiede che i membri del Consiglio di amministrazione di Onlus, Odv o Aps non percepiscano alcun compenso o indennit di carica. Tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, ossia dal 1giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dellagevolazione.

La gratuit dellattivit dei componenti del Cda deve risultare dallo statuto vigente al 1giugno 2021; ci comporta che non possibile avvalersi della peculiare modalit di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinato dal comma 10-bis dellart. 119 del decreto Rilancio quando: la delibera del Cda che nega il compenso agli amministratori successiva al 1giugno 2021 e le indennit non vengono corrisposte perch, ad esempio, i membri del Cda rinunciano alle somme ma lo statuto prevede la corresponsione di indennit o compensi.

Il rispetto di tale condizione non viene meno se un membro del Cda percepisce compensi non collegati allo svolgimento di tale carica ma a titolo diverso come, ad esempio, per lo svolgimento di attivit di lavoro dipendente.

Possesso e detenzione

Sappiamo che il Superbonus spetta anche ai detentori dellimmobile interessato dai lavori agevolabili in virt di un titolo idoneo che deve sussistere al momento di avvio degli interventi o al momento di sostenimento delle spese, se anteriori. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso ai lavori da parte del proprietario.

Pu costituire titolo idoneo a consentire ad una Odv di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di propriet comunale, una convenzione stipulata in forma di scrittura privata in base alla quale lOdv detiene limmobile al fine di svolgere la propria attivit di aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza.

Ai fini dellapplicazione del citato comma 10-bis dellarticolo 119 tassativa lulteriore condizione rappresentata dal possesso dellimmobile a titolo di propriet, nuda propriet, usufrutto o comodato gratuito. Proprio in merito al comodato gratuito previsto che tale contratto debba essere registrato in data anteriore al 1giugno 2021.

Il possesso di immobili in base ai titoli elencati dalla norma dovr sussistere al 1giugno 2021 e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dellagevolazione. Questo, anche nellipotesi in cui la detrazione venga fruita sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito dimposta.

Limite di spesa ammesso - modalit di calcolo

Lindividuazione del tetto massimo di spesa agevolabile legata al Superbonus e relativa ad immobili riconducibili ad Onlus, Odv e Aps tiene conto del tipo di intervento che si intende effettuare. I lavori devono riguardare: le parti comuni di edifici residenziali in condominio; edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze; unit immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o pi accessi autonomi dallesterno; nonch singole unit immobiliari residenziali e relative pertinenze allinterno di edifici in condominio (solo lavori trainati).

Per determinare i massimali di spesa si utilizza il parametro di riferimento della superficie media di una unit abitativa immobiliare. Considerata la locuzione generica di superficie media, per evitare differenze territoriali, si fa riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dallOsservatorio del Mercato Immobiliare riferibile alla media nazionale.


(Vedi circolare n. 3 del 2023)

Regime fiscale Iva applicabile alla fattispecie contrattuale comunemente nota come sale and lease back
Martedì, 7 Febbraio , 2023

Il contratto denominato sale and lease back costituisce unoperazione negoziale complessa con la quale un soggetto vende un bene di sua propriet, strumentale allesercizio della propria attivit, ad unimpresa di leasing che, dopo aver versato il corrispettivo pattuito, concede contestualmente lo stesso bene, in leasing, al cedente. Questultimo corrisponde alla societ di leasing un canone periodico per lutilizzo del bene fino alla scadenza del contratto, momento in cui lutilizzatore/cedente potr eventualmente optare per la continuazione della locazione oppure, alternativamente, per il riacquisto del bene, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto.

Il sale and lease back una figura contrattuale molto diffusa nella prassi commerciale, risponde allesigenza del venditore/utilizzatore di continuare ad avere la materiale disponibilit del bene venduto, attraverso il contratto stipulato con la societ di leasing, soddisfacendo, nel contempo, lesigenza di ottenere una immediata liquidit attraverso la vendita del bene.

LAgenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 3/E del 3 febbraio 2023, si soffermata sul regime fiscale Iva applicabile alla fattispecie contrattuale del sale and lease back.

Sotto il profilo Iva, lAmministrazione finanziaria, con la circolare n. 218/E/2000, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di queste operazioni ed ha chiarito che nel contratto di sale and lease back si possono distinguere diversi rapporti giuridici cos sintetizzabili:

  1. la cessione del bene nei confronti della societ di leasing: tale operazione soggetta ad Iva, ricorrendo entrambi i presupposti (oggettivo e soggettivo) di applicazione dellimposta;
  2. la concessione in leasing del bene: tale operazione rientra nel campo di applicazione dellIva, in quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo che oggettivo, con applicazione dellaliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto. Trattandosi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione delloperazione coincide con il pagamento del corrispettivo, dal che consegue che limposta si applica sui canoni periodicamente addebitati allutilizzatore;
  3. (eventuale) riscatto del bene: in tal caso si concretizza unoperazione di cessione del bene, da parte della societ di leasing a favore dellutilizzatore, imponibile ad Iva. La societ di leasing dovr emettere fattura in relazione alla quota di riscatto del bene.

Per effetto del descritto trattamento fiscale applicabile, ai fini Iva, ai rapporti giuridici derivanti dal contratto di sale and lease back, in via di principio, risulta, dunque, detraibile sia limposta relativa allacquisto del bene, da parte della societ di leasing, sia quella afferente i canoni di locazione pagati dallutilizzatore.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11023 del 27 aprile 2021 ha rivisitato il precedente orientamento che considerava imponibile, ai fini Iva, il contratto di sale and lease back e che sostanzialmente si fondava sulla scomposizione, ai fini tributari, dellintera operazione economica nella sequenza gi descritta.

I giudici di piazza Cavour hanno statuito che il sale and lease back unoperazione negoziale complessa avente causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di ununica operazione complessa e con causa finanziaria, da considerarsi nella globalit dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne unartificiosa scomposizione ai fini tributari.

La causa finanziaria del contratto in esame impedisce, quindi, di assimilare, ai fini Iva, la somma corrisposta dallacquirente-cedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita.

Secondo la Suprema corte, ai fini Iva, la nozione di cessione di bene deve essere interpretata conformemente al diritto unionale che considera cessione di bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

Il principio interpretativo espresso dai giudici del Palazzaccio trova fondamento nella sentenza della Corte di Giustizia Ue del 27 marzo 2019, causa C-201/18, secondo la quale le operazioni di sale and lease back formano operazioni puramente finanziarie al fine di aumentare la liquidit dellimpresa che cede la propriet del bene, ma continua ad utilizzarlo in base ad un rapporto di locazione, senza averne mai perso la disponibilit materiale.

La questione affrontata dai giudici unionali, tuttavia non attiene direttamente alla disciplina applicabile, ai fini Iva, alle operazioni intercorrenti nellambito di unoperazione di sale and lease back tra lutilizzatore e limpresa in leasing, bens alla sussistenza in capo allutilizzatore dellobbligo di operare una rettifica della detrazione originariamente esercitata allatto dellacquisto di un bene dallo stesso utilizzato per effettuare operazioni imponibili.

Lanalisi della Cassazione rimanda ad una sentenza della Corte di giustizia Ue che in realt non si occupata direttamente della qualificazione agli effetti dellIva di unoperazione di sale and lease back, ma che ha trattato della qualificazione di tale fattispecie negoziale solo al fine di valutare se una rettifica della detrazione originariamente operata fosse obbligatoria o meno.

Rilevanza assume il fatto che per i giudici unionali spetta al giudice nazionale valutare se gli elementi presentati configurano lesistenza di unoperazione unica o meno.

In linea con i principi espressi dai giudici comunitari, nel qualificare, ai fini Iva, una determinata operazione di sale and lease back come operazione composta da cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero come unica operazione a scopo di finanziamento, necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo allutilizzatore del bene concesso in leasing.

Va quindi osservato che i principi enunciati in materia di sale and lease back dai giudici unionali costituiscono indicazioni utili al giudice nazionale per determinare, caso per caso, se una data operazione su un bene comporti il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario. Detto diversamente, la concreta applicazione degli elementi caratterizzanti il sale and lease back non pu prescindere da una valutazione caso per caso della singola operazione.

Dalla sentenza C-201/18 della Corte di giustizia sembra emergere, come utile indicazione per il giudice nazionale, la necessit di valutare e valorizzare - al di l della causa genericamente finanziaria attribuibile al contratto di sale and lease back - le specifiche clausole contrattuali, oltre che le circostanze fattuali, in quanto possibile che loperazione di sale and lease back sia astrattamente riconducibile nellambito di differenti categorie contrattuali, la cui ricorrenza va adeguatamente valutata in relazione al caso concreto.

A dubitare della natura traslativa di questa particolare tipologia contrattuale e ad avvalorare la causa esclusivamente finanziaria potrebbero essere:

  • la presenza, nellambito della regolamentazione del rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dellimpresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario;
  • la previsione di facolt, contrattualmente concesse allutilizzatore del bene, particolarmente incisive e stringenti, tali da far ritenere che sia questultimo a conservare il diritto di disporre del bene come se ne fosse il proprietario.

La portata della sentenza del 27 aprile 2021 della Suprema corte deve essere contestualizzata, nel senso che i principi dalla stessa affermati rilevano solo in caso di contratti da cui si evince che lutilizzatore continua a disporre del bene in leasing esercitando le prerogative essenziali riconducibili al proprietario. Solo in questa ipotesi loperazione di sale and lease back di natura finanziaria.

Diversamente, si tratta di una semplice cessione del bene dal concedente/utilizzatore allistituto di leasing, come tale assoggettabile ad Iva secondo le regole ordinarie.


(Vedi risoluzione n. 3 del 2023)

Tregua fiscale - Legge di Bilancio 2023
Martedì, 31 Gennaio , 2023
Premessa

La legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di misure per supportare imprese e contribuenti nellattuale situazione di crisi economica dovuta alla pandemia e allaumento dei prezzi dei prodotti energetici.
LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, illustra le misure della c.d. Tregua fiscale, ossia i provvedimenti riguardanti la regolarizzazione delle irregolarit formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, ladesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
La circolare fornisce indicazioni anche in relazione allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati allagente della riscossione dal 1gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Regolarizzazione delle irregolarit formali

La manovra 2023 ha previsto la regolarizzazione delle violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap. Si possono regolarizzare le infrazioni, le irregolarit e linosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dellIva e dellIrap e sul pagamento di tali tributi.
Possono avvalersi della regolarizzazione tutti i contribuenti, indipendentemente dallattivit svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti dimposta. Abilitati anche i sostituti dimposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Sono regolarizzabili le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, purch non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dellIva, dellIrap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti dimposta.
Si tratta delle violazioni per le quali sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie entro precisi limiti o in misura fissa. Questo aspetto le distingue rispetto alle violazioni sostanziali, ossia alle violazioni che incidono sulla determinazione dellimponibile, dellimposta o sul pagamento del tributo.
A titolo di esempio, rientrano tra le violazioni definibili:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero lerrata indicazione o lincompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • lomessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  • lomessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • lirregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sullimposta dovuta;
  • lerronea compilazione della dichiarazione che abbia determinato lannullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • la tardiva trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari;
  • le irregolarit od omissioni compiute da operatori finanziari;
  • lomessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • lomessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dellIva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquote e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • lirregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode;
  • la mancata iscrizione al Vies.
Oltre alle violazioni sostanziali, non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio. Inoltre, non possibile avvalersi della regolarizzazione:
  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nellambito della voluntary disclosure;
  • per consentire lemersione di attivit finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali gi contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Sono dunque escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o laccesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non sufficiente il comportamento concludente adottato, tant che il legislatore ha previsto listituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra quella destinata allEnea. La certificazione allEnea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per beneficiare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, la tardiva od omessa comunicazione allEnea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
Restano escluse dalla sanatoria anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dellobbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti lIvie e lIvafe. Escluse, parimenti, anche le violazioni dellobbligo di comunicazione da parte degli intermediari finanziari e bancari.
Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo dimposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento del quantum dovuto, con la rimozione delle irregolarit od omissioni. Ne deriva che le irregolarit compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse - per ciascun periodo dimposta - entro il termine di versamento della seconda rata, ossia entro il 31 marzo 2024.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un Pvc, la legge di Bilancio stabilisce che sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dellatto di contestazione ovvero dellatto di irrogazione della sanzione.
Detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 ottobre 2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dellattivit di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

In merito ai reati tributari la manovra 2023 introduce una forma di ravvedimento operoso speciale che, derogando in parte alla disciplina ordinaria, prevede la possibilit di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.
Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al pi tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni tardive.
Sono regolarizzabili le violazioni sostanziali dichiarative e le violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti gi forniti con riguardo al ravvedimento ordinario. Non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 e 54 bis del Dpr n. 633/1972 e le violazioni formali.
La regolarizzazione del ravvedimento speciale comporta il pagamento di 1/18 del minimo edittale della sanzione irrogabile previsto dalla legge, oltre allimposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in ununica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonch con la rimozione delle irregolarit, entro lo stesso termine.
Viene ammesso il pagamento rateale in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e liscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con lapplicazione della sanzione e degli interessi. Per beneficiare del ravvedimento speciale necessario che le violazioni ravvedibili non siano state gi contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata. Trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, opera la disciplina ordinaria e ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione lo slittamento dei termini di decadenza per laccertamento di cui agli articoli 43 del Dpr n. 600/1973 e 57 del Dpr n. 633/1972, limitatamente ai soli elementi oggetto dellintegrazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I commi da 179 a 185 della legge di Bilancio 2023 disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nellambito della voluntary disclosure.
Il comma 179 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, prevedendo che possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023.
Per accedere alla definizione necessario che ladesione non risulti perfezionata alla data del 1gennaio 2023. Laccertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dellaccertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Con la definizione agevolata si applicano le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo di legge.
La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione si applica:
  • qualora, al 1gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
  • qualora siano notificati dallAgenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

In tali casi prevista la possibilit di prestare acquiescenza, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni. possibile definire pagando le sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate. Ad esempio, per gli avvisi di accertamento esecutivi, limporto delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, pari ad ⅙ di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata latto entro i termini per presentare ricorso.
La definizione tramite acquiescenza possibile anche per gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1gennaio 2023 o notificati dalle Entrate successivamente ma fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate, oltre al versamento degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. Le somme dovute ai fini della definizione agevolata possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro lultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. esclusa la compensazione.
La definizione agevolata si perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dellintero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dalleventuale piano di rateazione;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonch agli atti di recupero, con il pagamento dellimporto dovuto ovvero della prima rata, prevista dalleventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui allart. 15-ter del Dpr n. 602/1973.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle controversie tributarie vede lAgenzia delle Entrate o delle Dogane e dei monopoli come parte nel procedimento. Sono definibili le liti pendenti presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, e presso la Corte di cassazione, purch concernenti quesiti devoluti alla giurisdizione tributaria. Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Ancora. Non sono definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero e le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali della Ue, lIva riscossa allimportazione e le controversie concernenti le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.
Abbiamo detto che sono definibili le controversie tributarie in cui parte lAgenzia delle Entrate o lAgenzia delle dogane e dei monopoli. Non sono definibili, allora, le liti nelle quali lAgenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dellatto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio.
Per accedere alla definizione necessario che la controversia sia pendente. La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data del 1gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

  • le controversie per le quali alla data del 1gennaio 2023 sia stato proposto latto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo stato notificato allufficio, non essendo necessario che, entro il 1gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
  • le controversie interessate da una pronuncia in primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1gennaio 2023;
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Avvio del procedimento di definizione agevolata: domanda del soggetto

Chi ha proposto latto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione pu presentare allAgenzia delle Entrate la domanda per la definizione agevolata. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dallimposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati pi atti, il ricorrente tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto.

Modalit di definizione agevolata

La definizione avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia. Ai fini della determinazione delleffettivo valore della controversia, vanno esclusi gli importi di cui allatto impugnato che eventualmente non formano oggetto delle materie del contendere, come avviene in caso di contestazione parziale dellatto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionante, che non abbiano definito per intero la lite, ovvero in caso di parziale annullamento dellatto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dellufficio, formalizzato tramite lemissione di apposito provvedimento.
Al valore della controversia si applicano le percentuali di riduzione in relazione allo stato e al grado in cui pende la lite stessa.
Si paga il 100% del valore della controversia quando lAgenzia fiscale risultata vincitrice nellultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1gennaio 2023 e quando il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, allAgenzia fiscale, ma a tale data non si ancora costituito in giudizio tramite deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il pagamento scende al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, al 1gennaio 2023, si sia gi costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.
La percentuale del 90% si applica anche quando, al 1gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
Nel caso di soccombenza dellAgenzia fiscale nellunica o nellultima pronuncia non cautelare, il contribuente pu definire in via agevolata la lite pagando:

  • il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e lAgenzia, il contribuente pu definire, in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale.
La definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia si perfeziona con il pagamento dellintero importo del tributo mentre quella della parte di atto annullato con il pagamento del 40% del valore della controversia sul quale le Entrate sono risultate soccombenti nella pronuncia di primo grado e del 15% se le Entrate sono risultate soccombenti in secondo grado.
Per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali le Entrate risultino soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare il 5% del valore della controversia.

Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

In merito alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ai fini della definizione agevolata, il pagamento deve essere pari al:

  • 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dellAgenzia nellultima o unica pronuncia giurisdizionale sul merito o sullammissibilit dellatto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1gennaio 2023;
  • 40%, negli altri casi.
In caso di soccombenza parziale, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al 15% sulla parte del valore della lite per la quale lAgenzia risultata soccombente e del 40% sulla restante parte.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalit diverse dalla definizione in commento. In tali casi la lite si definisce senza versare alcun importo, con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dellintegrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Qualora gli importi dovuti superino i mille euro ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata esclusa la compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine del 30 giugno 2023. Se non ci sono importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 15-ter del Dpr n. 602/1973.
Ai fini della definizione agevolata, dagli importi dovuti si scomputano quelli gi versati. La definizione agevolata non pu mai dar luogo alla restituzione delle somme gi versate ancorch eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti del perfezionamento della definizione agevolata

Con il perfezionamento della definizione agevolata questa prevale rispetto ad eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato alla data del 1gennaio 2023. Tali sentenze cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.
La definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato. Pertanto, nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene che la domanda di definizione presentata dopo leventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sullefficacia della pronuncia oramai definitiva.

Sospensione dei giudizi

Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo sospeso fino al 10 luglio 2023.
Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio, condizionata alla richiesta della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente lobbligo di depositare, entro la stessa data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado il processo dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonch per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per 9 mesi.
Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali.

Diniego della definizione agevolata

Alle Entrate spetta il compito di verificare la regolarit della domanda e la ricorrenza dei presupposti per la validit della definizione. Leventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Il diniego impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

La conciliazione agevolata delle controversie tributarie costituisce una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime e con una rateazione in 5 anni.
Trova applicazione in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui parte lAgenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. La disposizione non riguarda invece le liti concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali il fisco non ente creditore.
Sono escluse le controversie concernenti le risorse proprie della Ue, lIva riscossa allimportazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. La lite pu essere definita sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo in base al quale le parti depositano in giudizio una istanza congiunta per la definizione totale o parziale della controversia.
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dellaccordo in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalit di pagamento. Laccordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute allente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Con la conciliazione agevolata si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge, degli interessi e degli eventuali accessori. In caso di conciliazione, le sanzioni sono applicate nella misura del 40% del minimo di legge in primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo di legge in secondo grado di giudizio.
Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dellaccordo conciliativo. Si applica la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro lultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non ammesso il pagamento tramite compensazione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio riguardante lapplicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvede alliscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonch della sanzione di cui allart. 13 Dlgs n. 471/1997, aumentata della met e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

La rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Concerne le controversie pendenti in Cassazione al 1gennaio 2023 in cui parte lAgenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi.
Anche in questo caso la misura non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero.
Condizione preliminare per lesercizio della rinuncia da parte del ricorrente la definizione di un accordo tra le Entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente abbattimento delle sanzioni.
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dellaccordo e il versamento integrale in ununica soluzione delle somme dovute per imposte, sanzioni ridotte, interessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Con la definizione in via transattiva il beneficio si articola nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo di legge.
esclusa lapplicabilit della compensazione, nonch la restituzione delle somme gi versate ancorch eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate possibile regolarizzare lomesso o carente versamento:

  1. delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonch a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1 gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento o latto di intimazione;
  2. degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della manovra 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento o latto di intimazione.
In entrambe le ipotesi la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.
La regolarizzazione comporta il versamento dellimposta dovuta e si perfeziona con il pagamento dellintero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.
Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
Per accedere alla definizione di cui trattasi la cartella di pagamento o latto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
Ai fini della regolarizzazione esclusa la possibilit di procedere alla compensazione. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione in parola comporta che lufficio procede alliscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

La manovra 2023 prevede un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, riproponendo una misura analoga a quelle adottate in precedenza che restano in vigore per i debiti ivi contemplate.
Diversamente dal passato, tuttavia, lannullamento automatico opera diversamente, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico allagente della riscossione. Sono automaticamente annullabili i debiti fino a 1.000 euro, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se gi inclusi nella rottamazione-ter o nel saldo e stralcio.
Tale annullamento ha ad oggetto limporto residuo del debito calcolato al momento dellentrata in vigore della legge di Bilancio 2023 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Per consentire il discarico senza oneri amministrativi a carico dellente creditore e leliminazione dalle relative scritture patrimoniali, lagente della riscossione dovr trasmettere allo stesso ente, entro il 30 giugno 2023, lelenco delle quote annullate. In merito alle somme eventualmente gi versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, viene previsto che quelle corrisposte prima del 31 marzo 2023 restano definitivamente acquisite.
Per quanto riguarda le spese per le procedure esecutive e le spese di notificazione della cartella di pagamento relative alle quote, erariali e non, si prevede, ai fini del loro rimborso che lagente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 apposita richiesta al Mef.
In ogni caso, lannullamento dei debiti fino a 1.000 euro non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali del Consiglio europeo;
  • lIva riscossa allimportazione.
Con riferimento, poi, ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, viene disposto che, in merito ai debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, lo stralcio operer esclusivamente per le somme da corrispondere a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, per intero dovuti.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le multe si prevede che lannullamento parziale trover applicazione limitatamente agli interessi e non investir le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per intero. Lapplicazione dello stralcio tuttavia rimessa alla volont degli enti creditori che possono deliberare di non applicare ai loro crediti le misure della manovra e, quindi, di evitare lannullamento automatico ivi previsto.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova procedura di rottamazione, prevedendo che possano essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La disciplina dettata per la nuova definizione agevolata riproduce parzialmente quella prevista per le precedenti definizioni.
In merito al perimetro dei carichi definibili, occorre tener presente che lapplicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti potr operare soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso adottando apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.
Per fruire della definizione, il debitore deve:

  • presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volont di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero di rate (massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento degli importi dovuti;
  • pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere: le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora le c.d. sanzioni civili nonch gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio; limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. A differenza delle prime 3 rottamazioni questultima si estende a tutte le sanzioni amministrative, anche quelle diverse dalle violazioni tributarie. Versando le somme dovute a titolo di sanzione, il debitore potr beneficiare dellabbattimento degli interessi.
Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate, di pari importo, con interessi al 2% annuo a decorrere dal 1agosto 2023.
La prima e la seconda rata, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il pagamento degli importi dovuti pu avvenire con domiciliazione sul conto corrente o mediante moduli di pagamento precompilati che lagente della riscossione deve allegare alla comunicazione. Possibile anche il pagamento presso gli sportelli dellagente della riscossione.
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a 5 giorni, dellunica rata o di una di quelle previste determina linefficacia della definizione e fa s che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Inoltre i versamenti effettuati sono considerati acconti di quanto dovuto e non determinano lestinzione del debito, di cui, lagente della riscossione dovr riprendere lattivit di recupero del residuo.
Il mancato o tardivo versamento del dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilit di rateizzare il debito per il quale si determinata linefficacia della stessa definizione.
Per quanto concerne le somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali si deve tener conto esclusivamente dellimporto gi versato a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite e non sono rimborsabili.
Anche nella nuova definizione si prevede, inoltre, che il debitore che abbia gi versato le somme dovute per la definizione, deve comunque dichiarare la volont di aderire alla nuova definizione per beneficiare degli effetti estintivi del debito.
Lagente della riscossione tenuto a comunicare allinteressato, entro il 30 giugno 2023, lammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze. Inoltre deve trasmettere agli enti creditori, entro il 31 dicembre 2028, anche online, lelenco dei debitori che hanno esercitato la facolt di definizione. Solo a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione:
  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle pendenti non possono essere proseguite;
  • il debitore non considerato inadempiente.
Con il pagamento, invece, della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina lestinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
Relativamente agli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione si prevede che: a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della dichiarazione ; alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate.
Similmente a quanto previsto per le precedenti rottamazioni la manovra 2023 stabilisce che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura concorsuale, nonch in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi dimpresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Anche per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 viene riconosciuta la possibilit di avvalersi della nuova misura agevolativa. Questo, anche se gi inseriti in precedenti dichiarazioni (rottamazione, rottamazione bis, ter, saldo e stralcio). Il legislatore non ha previsto, con riferimento ai carichi inseriti in precedenti definizioni, n una forma di transito automatico nella nuova definizione, n uno slittamento dei termini di pagamento stabiliti ai fini delle precedenti definizioni. Nondimeno stata riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 gi oggetto di una definizione inefficace, la possibilit di accedere alla nuova agevolazione. Il debitore, pertanto, anche se incorso nellinefficacia di precedenti definizioni, potr avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023, beneficiando della sospensione e versando le somme dovute con le modalit e alle scadenze previste.
Con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi, ai fini della determinazione degli importi da pagare per la nuova definizione, si terr conto esclusivamente dellimporto corrisposto a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. comunque escluso il rimborso delle somme gi pagate relative ai debiti definibili.


(Vedi circolare n. 2 del 2023)

Credito dimposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per lacquisto di luce e gas nel mese di dicembre 2022 - istituzione del codice tributo per lutilizzo in compensazione dei crediti dimposta acquistati dai cessionari
Martedì, 31 Gennaio , 2023

Il decreto legge Aiuti-quater ha introdotto delle agevolazioni, nella forma del credito dimposta, per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per lacquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. I crediti dimposta in parola vengono utilizzati in compensazione oppure ceduti per intero a soggetti terzi.
Per consentire ai beneficiari originari lutilizzo in compensazione, tramite modello F24, di questi crediti dimposta lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, ha istituito una serie di codici tributo.
Il Direttore dellAgenzia delle Entrate, con un provvedimento del 26 gennaio 2023, ha esteso le disposizioni del provvedimento del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilit dei crediti dimposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per lacquisto di prodotti energetici.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite mod. F24, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7742 denominato CESSIONE CREDITO - credito dimposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - art. 1 Dl n. 176/2022;
  • 7743 denominato CESSIONE CREDITO - credito dimposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1 Dl n. 176/2022;
  • 7744 denominato CESSIONE CREDITO - credito dimposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1 Dl n. 176/2022;
  • 7745 denominato CESSIONE CREDITO - credito dimposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1 Dl n. 176/2022.

(Vedi risoluzione n. 2 del 2023)

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Giovedì, 19 Gennaio , 2023
PREMESSA

Per supportare i contribuenti, pressati dalla crisi economica dovuta alla pandemia e allaumento dei prezzi dei prodotti energetici, la manovra 2023 ha previsto la possibilit di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo la portata dei piani di rateazione degli importi da corrispondere.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarit degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.

Attraverso le procedure automatizzate lAgenzia delle Entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati in misura congrua e tempestiva.

Qualora dai controlli automatizzati emerga unimposta da versare o una maggiore imposta dovuta, lesito della liquidazione comunicato al contribuente o allintermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

La comunicazione degli esiti della liquidazione costituisce un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarit riscontrate. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarit, il contribuente pu regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, oppure pu chiedere il riesame degli esiti segnalando alle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

Il mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria comporta liscrizione a ruolo degli importi dovuti, senza riduzione delle sanzioni.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalit applicative della presente definizione agevolata.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi dimposta 2019, 2020 e 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi dimposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarit, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistenti nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o corrisposte in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata: le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia le comunicazioni gi recapitate per le quali, alla stessa data, non ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata; le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per beneficiare della definizione agevolata necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro lultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento, salva lapplicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento del dovuto, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, alliscrizione a ruolo degli importi dovuti, con sanzioni in misura piena.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1gennaio 2023

La definizione agevolata prevista dalla manovra 2023 interessa anche le rateazioni in corso al 1gennaio 2023. Per rateazioni in corso al 1gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali, alla medesima data, non si verificata alcuna causa di decadenza. Lagevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dellimposta che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonch con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuit, secondo le scadenze previste dalloriginario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5 mila euro, usufruendo dellestensione fino a 20 rate.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni la legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina in base alla quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate in cui pu essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dallammontare dei debiti stessi, viene prevista la soppressione delle parole in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se superiori a 5 mila euro. Ne consegue che, indipendentemente dallimporto della comunicazione, il contribuente pu sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5 mila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

Altre disposizioni

La manovra prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Sempre la legge di Bilancio 2023 proroga di un anno i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2019.


(Vedi circolare n.1 del 2023)

NOVITA'
Pubblicazione griglia di rilevazione OIV
E' stata pubblicata nell'apposita area dell'amministrazione trasparente al seguente link la griglia di rilevazione adempimenti anno 2022
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Fascicolo Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2021
allegato
Esito elezioni 21 22 febbraio 2022
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allegato
31 marzo 2023
11 aprile 2023
17 aprile 2023
20 aprile 2023
30 aprile 2023
cOrganismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento elearning odcec MACERATA-CAMERINO
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