
Servit su terreno agricolo con imposta di registro al 9% - Orientamento della Cassazione |
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Mercoledì, 20 Gennaio , 2021 |
Agli atti di costituzione di servit su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali si applica limposta di registro del 9% e non quella del 15%. Il nuovo indirizzo dellAmministrazione finanziaria si basa sul consolidato orientamento della Cassazione in tema di imposta di registro sugli atti costitutivi di servit sui terreni agricoli (Corte di cassazione sentenze n. 22198, 22199, 22200 e 22201 tutte del 2019). La risoluzione fa inoltre presente che per gli atti costitutivi di servit non sussiste lobbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali. Ai sensi dellarticolo 2643, comma 1, n. 4) del Codice civile invece prevista la trascrizione dei contratti che costituiscono o modificano servit prediali. (Vedi risoluzione n. 4 del 2021) |
Istituzione dei codici tributo per il versamento del tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente (TEFA) |
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Mercoledì, 20 Gennaio , 2021 |
Il tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente (TEFA) riscosso unitamente alla TARI. Successivamente si provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citt metropolitana competente per territorio, al netto delle commissioni. Il ministero dellEconomia e delle finanze, con il decreto del 1luglio 2020, ha stabilito i criteri e le modalit per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola. Per le annualit 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dallAgenzia delle Entrate. La struttura di gestione provveder poi al riversamento degli importi pagati alla provincia o citt metropolitana competente per territorio. Per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti di TEFA e TARI sono effettuati cumulativamente utilizzando i codici tributo relativi alla TARI, senza distinguere la parte relativa al TEFA. Per gli anni dimposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributi istituiti con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021. Questi sono: TEFA , TEFN e TEFZ e vanno utilizzati tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici. Possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dellattivit di controllo. In sede di compilazione del modello F24 i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI mentre in sede di compilazione del modello F24 EP, sono esposti nella sezione TARES-TARI
(Vedi risoluzione n. 5 del 2021) |
Istituzione delle causali per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense |
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Martedì, 19 Gennaio , 2021 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E dell11 gennaio 2021, ha istituito le causali per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli iscritti a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
(Vedi risoluzione n. 1 del 2021) |
Istituzione del codice tributo per lutilizzo in compensazione del credito dimposta per ladeguamento degli ambienti di lavoro |
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Martedì, 19 Gennaio , 2021 |
Il decreto Rilancio, allarticolo 120, riconosce un credito dimposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per ladeguamento degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 80 mila euro. A tal fine il Direttore dellAgenzia delle Entrate ha definito i criteri, le modalit ed i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito dimposta. In particolare ha stabilito che i beneficiari sono tenuti a comunicare lammontare delle spese ammissibili entro il 31 maggio 2021. Il credito dimposta pu essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, dal 1gennaio al 30 giugno 2021. I beneficiari possono decidere di cedere il credito a soggetti terzi, con facolt di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito dimposta esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2021. Lutilizzo in compensazione avviene mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate. Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari lutilizzo in compensazione del credito dimposta lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E dell11 gennaio 2021, ha istituito il codice tributo 6918 denominato CREDITO DIMPOSTA PER LADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.
(Vedi risoluzione n. 2 del 2021) |
Istituzione dei codici tributo per lutilizzo in compensazione dei crediti dimposta per investimenti in beni strumentali |
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Martedì, 19 Gennaio , 2021 |
Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 lAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per lutilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti dimposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge n. 160/2019 e legge n. 178/2020. I codici tributo 6932, 6933 e 6934 sono relativi al credito dimposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge n. 160/2019. I codici tributo 6935, 6936 e 6937 riguardano, invece, i crediti dimposta investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020.
(Vedi risoluzione n. 3 del 2021) |
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa |
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Lunedì, 11 Gennaio , 2021 |
LAgenzia delle Entrate dedica la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 alle procedure di composizione della crisi di impresa. Dopo lentrata in vigore, lo scorso 3 dicembre 2020, della legge n. 159/2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 125/2020 lAmministrazione finanziaria si pronuncia sulle misure che hanno apportato modifiche agli articoli 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.
LAgenzia delle Entrate fornisce precisazioni in riferimento agli istituti della transazione fiscale, dellaccordo di ristrutturazione e del concordato preventivo. LIstituto della transazione fiscaleCon il tempo la ratio della transazione fiscale si evoluta. Nata per tutelare gli interessi erariali e lazione amministrativa, finita per contemperare i predetti interessi con la salvaguardia della continuit aziendale e dei posti di lavoro. Le finalit dellistituto sono caratterizzate dallintento di trovare soluzioni condivise tra gli operatori economici e il Fisco al fine di consentire un equo contemperamento tra gli interessi dei primi e quelli erariali.
La circolare - sinteticamente - riporta levoluzione della disciplina relativa alla transazione fiscale. Nellordinamento tributario listituto della transazione fiscale ha consentito un parziale superamento del principio di indisponibilit del credito erariale. In origine la transazione era ammessa per i soli tributi iscritti a ruolo e trovava giustificazione nellesigenza di migliorare lattivit di riscossione dei tributi. Dal 2005 gli interventi legislativi susseguitisi hanno invece cercato di salvaguardare le attivit economiche ed i livelli occupazionali, potenziando gli strumenti di risoluzione concordata della crisi di impresa ed introducendo nella legge fallimentare gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il nuovo istituto della transazione fiscale previsto dallarticolo 146 Dlgs 9 gennaio 2006 n. 5. Con laccordo di ristrutturazione del debito gli imprenditori in possesso dei requisiti di fallibilit possono far fronte ad uno stato di difficolt. Questo istituto consente allimprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, che rappresentino almeno il 60% del totale, le modalit con le quali riportare lattivit aziendale in condizioni di normalit. I creditori non aderenti allintesa devono, tuttavia, essere soddisfatti integralmente./p> Perfezionato laccordo con i creditori, limprenditore deve depositare la documentazione e chiederne lomologazione al Tribunale. Alla domanda di omologa va allegata la relazione del professionista che attesta la veridicit dei dati aziendali e lattuabilit dellaccordo stesso come pure lintegrale pagamento dei creditori estranei. Laccordo viene pubblicato nel Registro delle imprese e diventa efficace dal giorno della sua pubblicazione. Da questo momento e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriori alla data di pubblicazione non possono avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, n acquisire, se non concordati, titoli di prelazione. Entro 30 giorni da detta pubblicazione, inoltre, i creditori possono proporre opposizioni e il Tribunale, decise queste ultime, procede allomologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore pu chiedere che il dies a quo del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive inizi a decorrere gi durante lespletamento delle trattative. Tale istanza deve essere pubblicata nel Registro delle imprese. In questo modo diventa operativo il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, nonch di acquisire, coattivamente, titoli di prelazione. Dopo aver verificato la completezza della documentazione depositata, il Tribunale fissa con decreto ludienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dellistanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, dispone con decreto motivato il divieto di avviare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando un termine di non oltre 60 giorni per il deposito dellaccordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. Espletato tale adempimento, inizier liter di omologa dellaccordo. In base allarticolo 182-bis della Legge Fallimentare (modificato dal Dl n. 125/2020) il Tribunale pu omologare laccordo anche in caso di mancanza di adesione da parte dellAmministrazione finanziaria, quando ladesione medesima decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi. Il Tribunale chiamato a valutare, anche sulla base della relazione del professionista, se la proposta di soddisfacimento delle posizioni creditorie del fisco sia maggiormente conveniente rispetto allalternativa liquidatoria. Il concordato preventivoIl concordato preventivo una procedura concorsuale che pu essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (concordato in continuit) sia ai fini liquidatori (concordato liquidatorio). Si basa sullapprovazione della proposta del debitore da parte dei creditori. A differenza dellaccordo di ristrutturazione il concordato preventivo: La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo va proposta con ricorso al Tribunale del luogo in cui limpresa debitrice ha la sede principale. Il ricorso deve essere sottoscritto dal debitore o, se si tratta di impresa collettiva, dal legale rappresentante. Unitamente al ricorso il debitore deve presentare: una relazione, aggiornata, sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dellimpresa; uno stato analitico ed estimativo delle attivit, lelenco nominativo dei creditori, dei titolari di diritti reali o personali su beni di propriet o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalit e dei tempi di adempimento della proposta. La domanda di concordato va pubblicata nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Da tale momento: Nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione, il debitore potr compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dellimpresa, nonch gli atti urgenti di straordinaria amministrazione autorizzati dal Tribunale. Qualora il ricorso venga considerato ammissibile, il Tribunale decreta lapertura della procedura di concordato preventivo e conseguentemente: Al Commissario Giudiziale spetta il compito di redigere linventario del patrimonio del debitore come pure una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima delladunanza dei creditori. In questo documento il Commissario deve illustrare le utilit che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Con una relazione integrativa il Commissario tenuto a pronunciarsi anche in merito alle eventuali proposte concorrenti; la stessa va depositata in cancelleria e comunicata ai creditori almeno 10 giorni prima delladunanza. Questa relazione contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. In sede di adunanza il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e la proposta definitiva del debitore. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, qualora siano previste diverse classi di creditori, la maggioranza va calcolata anche sul numero delle classi. Dopo lapprovazione dei creditori segue lomologazione del Tribunale. In caso contrario, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e dichiara il fallimento del debitore. Lomologazione del giudice deve avvenire entro 9 mesi dalla presentazione del ricorso. Per approvare il piano proposto dal ricorrente il Dl 125/2020 ha modificato larticolo 180, quarto comma, della Legge Fallimentare disponendo la possibilit per il Tribunale di omologare il concordato preventivo anche in caso di mancanza di voto da parte dellAmministrazione finanziaria quando: Al Commissario Giudiziale spetta poi il compito di controllare che lesecuzione del piano avvenga nei termini previsti e, in caso di inadempimento del debitore, deve informarne il Tribunale. Ci deve avvenire, in particolare, qualora lo stesso Commissario accerti che: il debitore ha occultato parte dellattivo; ha dolosamente omesso uno o pi crediti; commesso frodi o esposto passivit insussistenti. Notiziare il Tribunale di questi eventi consente di dare avvio al procedimento che porta alla revoca del concordato. Il Tribunale provvede con decreto e dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza. Negli anni il Legislatore ha riconosciuto un ruolo sempre pi rilevante al professionista attestatore precisando le competenze tecniche e i requisiti che deve avere nonch i contenuti della relazione di attestazione. La ratio dellattestazione quella di tutelare terzi e creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento. Il ruolo dellattestatore determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilit degli impegni assunti dal debitore mediante il piano che devono essere tesi al risanamento dellimpresa. La relazione di attestazione, in seguito alle modifiche del Dl 125/2020, uno degli elementi di cui pu avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o laccordo di ristrutturazione, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o delladesione del Fisco. Per esercitare la funzione attestativa fondamentale il requisito dellindipendenza ma anche il possesso di competenze professionali per le valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilit del piano industriale o di risanamento. Il professionista attestatore svolge un ruolo centrale, da assolvere con rigore, competenza e trasparenza. Il requisito dellindipendenzaIl decreto Sviluppo (Dl n. 83/2012) ha introdotto il requisito dellindipendenza dellattestatore. Il professionista attestatore non deve essere legato allimpresa n da rapporti di natura personale, n da rapporti di natura professionale tali da comprometterne lindipendenza di giudizio. Lindipendenza non pu essere intesa in senso meramente formale ma assicurata dal punto di vista sostanziale. Solo cos si garantisce lautonomia di giudizio e lindipendenza economica dellattestatore rispetto al debitore. Per corroborare questultimo principio opportuno, ad esempio, che il compenso per lattestatore sia determinato al momento dellaccettazione dellincarico e la sua corresponsione sia precisamente calendarizzata. Qualora nel corso del procedimento per lammissione al concordato preventivo o di omologazione dellaccordo il Tribunale accerti il difetto del presupposto dellindipendenza, nonostante il professionista abbia rilasciato lattestazione, oltre alle conseguenze civili e penali che ricadono sullaccertatore, viene minata la legittimit della procedura compositiva. Se la mancanza dellindipendenza emerge in sede di ammissione al concordato preventivo o di omologazione dellaccordo, la relazione di attestazione potr essere invalidata dal giudice e dichiarata priva di efficacia. Anche attraverso limpugnazione del decreto di omologazione potr essere rilevata lassenza dellindipendenza. Se gli Uffici venissero a conoscenza della mancanza di questo requisito in capo allattestatore, dovranno segnalarlo al Tribunale ignorando il contenuto della proposta. Le attivit propedeutiche allattestazioneLa relazione di attestazione deve contenere un nucleo minimo di riscontri ed informazioni. La circolare elenca sinteticamente gli elementi che la predetta relazione deve contenere. Lattestatore, in primis, chiamato a verificare la veridicit dei dati aziendali. Leventuale presenza di presidi finalizzati al controllo interno e allindividuazione di rischi aziendali costituisce un elemento atto a favorire il giudizio di attendibilit dei dati contenuti nel piano di attestazione. Tale attivit richiede unanalisi dei dati contabili dellazienda ma non basta. Lattestatore deve vagliare la veridicit dei dati raccolti nel piano, di quelli contenuti nella documentazione allegata allo stesso e degli elementi necessari alla sua predisposizione. La validazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del programma di risanamento o liquidazione, rappresenta una forma di garanzia volta ad attestare che le stesse siano attendibili ed in grado di fornire un quadro fedele della situazione aziendale. Nella relazione di attestazione dovranno trovar posto tutti i riscontri effettuati. In merito alla fattibilit tecnico-finanziaria del piano, un passaggio centrale rappresentato dalla diagnosi delle cause della crisi di impresa. Lattestatore, basandosi sul contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, dovr accertare che i fattori di criticit siano stati individuati e che sia possibile superarli. La relazione di attestazione deve indicare gli strumenti diagnostici utilizzati per evidenziare la crisi, perch solo una corretta diagnosi consente di valutare se la strategia proposta nel piano possa essere efficace. Il Legislatore ha previsto che il Tribunale pu omologare il concordato preventivo o laccordo di ristrutturazione pur in mancanza, rispettivamente, del voto o delladesione dellAmministrazione finanziaria. Ci, quando ritenga che, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta dellimprenditore sia migliorativa rispetto allipotesi liquidatoria. Assume quindi particolare rilevanza la relazione di attestazione che quando ricomprende le informazioni necessarie in grado di far acquisire agli Uffici indicazioni finalizzate a garantire un approccio uniforme allattivit di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari. Le valutazioni da svolgere nel concordato preventivoDalla relazione del professionista, previamente attestata, deve emergere che la proposta concordataria sia maggiormente satisfattiva dei crediti tributari e previdenziali, allesito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nellalternativa liquidatoria. A tal fine lattestazione dovr tener conto anche del maggior apporto patrimoniale generato dagli investimenti in caso di continuit aziendale o dallesito dellattivit liquidatoria. Il Commissario Giudiziale tenuto a valutare la proposta formulata e il piano, nonch la loro convenienza rispetto allipotesi liquidatoria. Nel caso in cui il Commissario formuli un giudizio positivo sulla proposta di concordato, leventuale diniego dellUfficio dovr essere adeguatamente motivato sulla base di elementi chiari, oggettivi e verificabili. Le valutazioni da svolgere per gli accordi di ristrutturazioneNel caso degli accordi di ristrutturazione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 125/2020, lattestazione del professionista deve riguardare non solo la veridicit dei dati aziendali e lattuabilit dellaccordo, ma anche la convenienza del trattamento proposto rispetto allalternativa liquidatoria. Di fatto il professionista effettua una valutazione comparativa simile a quella prevista per il concordato preventivo. Il giudizio di manifesta inattendibilitSia nel concordato preventivo che nellaccordo di ristrutturazione dei debiti gli Uffici, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dellerario, al fine di valutare la proposta di transazione fiscale, sono chiamati ad esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto allalternativa liquidatoria. LUfficio deve pertanto confrontare limporto che lerario pu percepire sulla base della proposta e quello realizzabile con la liquidazione giudiziale dellimpresa. Il contribuente non deve tenere una condotta che possa inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito. Attivit distrattive o decettiveLe attivit distrattive o decettive del contribuente possono influenzare liter di valutazione della proposta. Queste, da un lato incidono sulla veridicit dei dati relazionati, dallaltro causano una sottostima delle attivit, una loro sottrazione fraudolenta, o una sovrastima delle passivit. Potrebbe accadere che prima di attivare le procedure di composizione della crisi il contribuente abbia simulato la cessione di asset aziendali, compiuto atti liberali come la remissione del debito, perfezionato operazioni di riorganizzazione aziendale per trasferire nel proprio patrimonio personale poste dellattivo, utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di creare costi a carico dellimpresa. Tali condotte saranno segnalate alle autorit competenti; in caso di concordato preventivo al Commissario Giudiziale che potr attivare il procedimento di revoca. Precedenti fiscali del contribuenteIn genere i precedenti fiscali del contribuente non sono esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia, eventuali condotte riconducibili ad una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza, dovranno rientrare nellambito di valutazione della proposta. Fattispecie di frodeIn caso di condotte frodatorie o fraudolente sar necessario, in sede di valutazione della proposta di trattamento del credito tributario, ampliare lambito oggettivo delle attivit di valutazione da porre in essere, che non dovranno limitarsi ad analisi di tipo campionario, poich la gravit dei comportamenti pregressi deve portare a ritenere le esigenze di tutela dellinteresse erariale prevalenti rispetto alla speditezza della procedura. Sia in caso di concordato preventivo che di accordo di ristrutturazione la presenza di finanza esterna, ossia di risorse economiche esterne allimprenditore, particolarmente importante in sede di verifica della convenienza della proposta di transazione fiscale. Parliamo di disponibilit finanziarie estranee al patrimonio dellimpresa in crisi che possono essere utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie. Tali risorse esterne sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi e non possono essere in caso di mancato raggiungimento dellaccordo. Il fattore temporale nella dilazione del debito tributario e le percentuali di ristoroIn merito al fattore temporale nella dilazione del debito tributario nellambito del concordato preventivo, non consigliabile affidarsi a schemi generalizzati, piuttosto occorre prestare attenzione ad ogni fattispecie. Se da una parte un maggior orizzonte temporale incrementa laleatoriet della stima, in taluni casi potrebbe giocare a favore. Pensiamo ai casi in cui lazienda ha stipulato contratti attivi di lunga durata o ha da poco avviato la commercializzazione di un bene tutelato da un brevetto registrato che garantir diritti di esclusiva o, ancora, ad imprese titolari di licenze e concessioni la cui utilit economica destinata a durare nel tempo. La variet delle situazioni realizzabili fa s che nessuna tempistica debba, aprioristicamente, ritenersi accettabile o inaccettabile poich molti fattori come lentit del debito, leconomicit dellofferta, lexpertise e il know-how dellimpresa potrebbero consentire di valutare positivamente anche proposte di pagamento dilazionate su archi temporali molto dilatati. Nel valutare il piano di pagamento gli Uffici dovranno considerare il lasso temporale per lassolvimento del debito tributario che pu essere caratterizzato da un rateizzazione in dieci esercizi o da una percentuale di ristoro. Nel concordato preventivo trova applicazione il principio del trattamento non deteriore per lerario. Tale principio vale anche nellambito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti. Le uniche ipotesi in cui pu riconoscersi, eccezionalmente, un trattamento deteriore per lerario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di creditori a valenza strategica. Nelle procedure di gestione della crisi di impresa la legge fallimentare ammette un trattamento preferenziale in favore dei creditori strategici ritenuti tali in funzione dellimprescindibilit del loro apporto ai fini della continuit aziendale. La strategicit del creditore dovr essere giustificata sulla base di elementi oggettivi e concreti. La crisi dovuta al Covid-19 potrebbe dar luogo ad un uso maggiore degli istituti volti alla definizione concordata della crisi dimpresa e, in particolare, agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi. (Vedi circolare n. 34 del 2020) |
Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per leffettuazione dei controlli sui crediti agevolativi |
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Sabato, 9 Gennaio , 2021 |
Con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 lAgenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni sulla gestione degli interpelli, a seguito di numerose richieste di chiarimenti. I contribuenti hanno la possibilit di avvalersi di tale istituto al fine di verificare la spettanza o meno di benefici fiscali connessi all'applicazione di disposizioni agevolative per le quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni od enti su profili non strettamente fiscali. Le istanze per le quali si sollecita una pronuncia dellAmministrazione finanziaria riguardano quelle aventi ad oggetto questioni di rilevanza extra-fiscale e, in particolare, la definizione delle attivit ammissibili allagevolazione fiscale e la riconducibilit di quelle prospettate con linterpello tra quelle di ricerca e sviluppo e quelle di ricerca, sviluppo, innovazione e design. Istanze di interpello aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinareIn merito alla disciplina degli interpelli lAgenzia delle Entrate fa una prima distinzione tra i nuovi interpelli qualificatori ai fini fiscali di una determinata fattispecie e linterpello ordinario. Entrambi non possono avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. Nella circolare n. 9/E/2016 lAmministrazione finanziaria ha richiamato la volont del legislatore di escludere dallarea dellinterpello tutte quelle ipotesi che, alle finalit dellistituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessit di espletare attivit istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti dallAgenzia delle Entrate che presuppongono competenze tecniche diverse da quelle fiscali. La stessa circolare, tuttavia, in merito alla disciplina dellinterpello qualificatorio, fa salva la possibilit per il fisco di raggiungere con gli interlocutori istituzionali accordi di collaborazione alla luce dei quali, in caso di istanze di interpello che presuppongono accertamenti tecnici, lAgenzia possa attivarsi al posto del contribuente per ottenere il preliminare parere tecnico. In relazione alla possibilit di qualificare una determinata attivit di ricerca e sviluppo come agevolabile, lAmministrazione finanziaria legittimata ad acquisire le informazioni utili attraverso il confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Le indicazioni contenute nel paragrafo precedente saranno applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, dovendosi ritenere superati i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi.
Come anticipato molte richieste di chiarimenti hanno riguardato la sussistenza delle condizioni di spettanza del credito dimposta ricerca e sviluppo. Nei casi in cui a seguito dei controlli sia accertato che le attivit/spese sostenute non siano ammissibili a tale credito dimposta si configura unipotesi di utilizzo di un credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovr essere notificato entro il 31 dicembre dellottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione lesposizione del credito nella dichiarazione annuale. Se, ad esempio, il controllo verte sullesistenza del credito dimposta maturato nel periodo dimposta 2015, indicato nella dichiarazione del 2016 e utilizzato in compensazione nel 2017, gli Uffici potranno procedere alle operazioni di verifica entro lottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito utilizzato inesistente per mancanza dei presupposti costitutivi, dovranno notificare latto di recupero entro il 31 dicembre 2025. In tal caso gli Uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito dimposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del Mise. (Vedi circolare n. 31 del 2020) |
Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi |
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Sabato, 9 Gennaio , 2021 |
LAgenzia delle Entrate dedica la circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020 alla nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi e fornisce una serie di chiarimenti. Il documento di prassi amministrativa fa una panoramica sulle diverse definizioni riportate nella circolare 24 giugno 1998 n. 165/E, nella circolare 26 ottobre 1999 n. 207/E e nella pi recente circolare 16 giugno 2004 n. 26/E alla luce delle riforme che hanno interessato il mercato dei capitali italiano. Nel definire i mercati regolamentati, ai fini fiscali, si fa riferimento a quelli autorizzati dalla Consob e a quelli riconosciuti dallEsma. I mercati esteri, invece, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorit estere. Un mercato regolamentato di un Paese non appartenente allOcse non pu qualificarsi come mercato regolamentato ai fini fiscali interni. stato sollevato il dubbio che a seguito del recepimento della direttiva Mifid lintroduzione della nuova definizione di mercato regolamentato contenuta nel TUF consentirebbe di qualificare i mercati situati in Paesi non appartenenti allOcse come mercati regolamentati, in quanto gli stessi rispetterebbero tutti i requisiti richiesti da tale definizione. La circolare rammenta che la direttiva Mifid2, recepita nel nostro ordinamento nel 2018, ha introdotto una nuova categoria di sede di negoziazione, gli Organised Trading Facility (OTF), in modo da assicurare che tutti gli scambi che avvengono con modalit organizzate siano condotti in sedi regolamentate, vigilate e pienamente trasparenti. Pertanto, nella definizione di sede di negoziazione del TUF rientrano attualmente i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF). In merito alle caratteristiche dei mercati regolamentati esteri e dei sistemi multilaterali lAgenzia conferma limpostazione della bozza di circolare messa in pubblica consultazione fino allo scorso 14 settembre. Viene confermata la assimilazione dei MTF ai mercati regolamentati del TUF. Lelemento comune che caratterizza i mercati regolamentati in senso proprio e i sistemi multilaterali di negoziazione rappresentato dal regolamento, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione. Ai fini delle imposte sui redditi ci che rileva lesistenza di regole definite per la formazione dei prezzi. (Vedi circolare n. 32 del 2020) |
Quesiti - Ravvedimento operoso - Art. 13 Dlgs n. 472/1997 |
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Sabato, 9 Gennaio , 2021 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, risponde ad una serie di quesiti sullistituto del ravvedimento operoso disciplinato dallarticolo 13 Dlgs. n. 472/1997. I chiarimenti concernono: la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, la presentazione di una dichiarazione integrativa in caso di omessa dichiarazione di un reddito, la dichiarazione omessa con eccedenza dimposta o dalla quale emerga, contestualmente, unimposta a credito e unimposta a debito, omessa presentazione del quadro RW ed omessa compilazione del quadro RW da parte di contribuenti con immobili e/o attivit finanziarie allestero per i quali dovuta lIvie e/o lIvafe. In merito ai quesiti posti lAgenzia risponde affermando che:
(Vedi risoluzione n. 82 del 2020) |
Istituzione dei codici tributo per lutilizzo in compensazione dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dellart. 121 del decreto Rilancio |
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Sabato, 9 Gennaio , 2021 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, ha istituito i codici tributo per lutilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dellarticolo 121 del decreto Rilancio. Le suddette opzioni possono essere esercitate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, per il recupero o il restauro della facciata degli edifici (bonus facciate), per linstallazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Affinch i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, necessario che il fornitore o il cessionario confermino lesercizio dellopzione, utilizzando le funzionalit della piattaforma cessione crediti disponibile nellarea riservata del sito internet delle Entrate. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa allutilizzo in compensazione tramite mod. F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche solo in parte. (Vedi risoluzione n. 83 del 2020) |
Regime speciale per lavoratori impatriati - Art. 16 Dlgs n. 147/2015 come modificato dallart. 5 del decreto Rilancio e successive modificazioni - Chiarimenti |
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Sabato, 9 Gennaio , 2021 |
Il Decreto legislativo n. 147/2015 (Decreto Internalizzazione) ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati che ha previsto, a decorrere dal periodo dimposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attivit lavorativa in Italia. Il decreto Crescita ha apportato alcune modifiche al regime agevolativo in esame ridefinendo requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra le novit anche lincremento della percentuale di abbattimento dellimponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70% e lestensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile, in talune ipotesi. Il decreto legge n. 124/2019 ha esteso anche nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019 le maggiori agevolazioni gi disposte dal decreto Crescita nei confronti di coloro che si sono trasferiti in Italia dal 2020. LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche normative che hanno rivisto il perimetro di applicazione del regime speciali per i lavoratori impatriati a partire dal periodo di imposta 2019. Le precisazioni delle Entrate hanno riguardato i requisiti soggettivi ed oggettivi dellagevolazione, i presupposti per accedere allulteriore quinquennio agevolabile, lambito temporale di applicazione, le modifiche normative relative al requisito delliscrizione allAire per fruire della presente agevolazione fiscale. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVILa versione oggi in vigore prevede che possono accedere al regime speciale i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a patto che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e simpegnino a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attivit lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Destinatari del beneficio sono i cittadini Ue o extra-Ue di Paesi con i quali siano in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che:
In merito allambito oggettivo sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente ed assimilati come pure i redditi di lavoro autonomo, che derivano dallesercizio di arti e professioni, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti in Italia. Parimenti agevolabili anche i redditi dimpresa prodotti da coloro che avviano unattivit dimpresa in Italia a partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il reddito di impresa agevolabile solo quello dellimprenditore individuale, prodotto dalla persona fisica con lesercizio della propria attivit dimpresa. Sono fuori dallagevolazione, pertanto, i redditi prodotti da societ di persone commerciali ed imputati per trasparenza ai soci come pure i redditi prodotti dalle Srl a ristretta base proprietaria i cui soci sono esclusivamente persone fisiche. I redditi agevolabili concorrono alla formazione dellimponibile complessivo nella misura del 30%. Rispetto alla normativa previgente, la percentuale di esenzione del reddito prodotto stata innalzata dal 50 al 70%. La decorrenza delle nuove misure di detassazione stata disposta dapprima dal decreto Crescita (Dl n. 34/2019) e, successivamente, dal decreto Fiscale (Dl n. 124/2019). Il primo decreto, nella versione in vigore dal 1maggio 2019, prevedeva la decorrenza delle modifiche a partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che le nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia dal periodo di imposta 2020 e, dunque, nei confronti di chi si fosse trasferito nel Bel Paese dopo il 2 luglio 2019. La decorrenza stata successivamente ridefinita dal decreto Fiscale che ha previsto lapplicazione delle nuove misure agevolative a decorrere dal periodo dimposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime previsto dallarticolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Con questa modifica il legislatore ha voluto estendere le maggiori agevolazioni ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 che altrimenti avrebbero potuto beneficiarne ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia). Dunque, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1 maggio 2019:
La misura di detassazione del reddito va applicata uniformemente per lintero arco temporale; ci significa che la percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i 5 periodi di imposta di riferimento. Ne consegue che se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50%, non pu usufruire della detassazione del 70% per i residui periodi di imposta agevolabili. Il decreto Crescita ha esteso la durata quinquennale del beneficio per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e ai lavoratori che diventino proprietari di ununit immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso. Limmobile pu essere acquistato dal lavoratore o dal coniuge. In entrambi i casi i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Lestensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico riconosciuta sia qualora il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia, sia dopo, a patto che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dellagevolazione. Limpatriato ha diritto allagevolazione anche nel caso in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dellagevolazione da parte del genitore. Lestensione temporale dellagevolazione riconosciuta in tutti i casi in cui limpatriato acquisti ununit immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti al rientro.Lacquisto pu avvenire anche successivamente al rientro. Ci significa che lacquisto dellunit immobiliare di tipo residenziale pu avvenire entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime agevolato. Lulteriore quinquennio agevolabile pu essere riconosciuto a condizione che lacquisto dellimmobile venga fatto direttamente dal lavoratore a titolo oneroso. La sottoscrizione di un preliminare di compravendita non basta per godere del regime agevolato. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN UNA DELLE REGIONI DEL CENTRO E SUD ITALIAGrazie alle modifiche introdotte dal decreto Crescita scende dal 30 al 10% la percentuale del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Centro-Sud dItalia. A riguardo il documento di prassi amministrativa precisa che la disposizione fa riferimento alla nozione civilistica di residenza che potrebbe non coincidere con il luogo di lavoro e che, ci che conta, ai fini della fruizione del regime agevolato, il luogo di acquisizione della residenza al momento del rimpatrio. MANCATA ISCRIZIONE ALLANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALLESTERO (AIRE)Abbiamo visto che per accedere al regime speciale il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro. Inoltre, deve impegnarsi a rimanere nel Bel Paese per almeno due anni. I soggetti che non si sono iscritti allAire, in virt del decreto Crescita, hanno la possibilit di accedere al beneficio fiscale in caso di rientro in Italia purch abbiano avuto la residenza in un altro Stato e siano in grado di dimostrare di essere stati fiscalmente residenti in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento. Tale misura consente di dimostrare il possesso dei requisiti sulla base di elementi probatori di natura sostanziale. La norma interessa sia coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 si quelli che lo abbiano fatto nel periodo di imposta 2019. Anche il cittadino straniero che non si sia cancellato dallanagrafe della popolazione residente in Italia e che, pertanto, non avrebbe potuto iscriversi allAire in quanto straniero, pu godere del regime di favore se in grado di provare la residenza allestero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni tra Italia e lo Stato estero. MODALITA DI FRUIZIONE DELLAGEVOLAZIONEIn merito alle modalit di fruizione del regime agevolativo, qualora il lavoratore impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui tornato in Italia, n ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultino scaduti, non pu accedervi, per detti periodi di imposta. A riguardo per termine di presentazione la circolare intende quello ordinario di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche. Trattandosi poi di un regime opzionale, preclusa la possibilit di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. integrativa a favore oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. LAgenzia delle Entrate tratta una serie di casi particolari che elenchiamo a vantaggio di coloro che potrebbero essere interessati. Alcuni di questi casi sono ripresi e riassunti. Segue lelenco completo:
Come ha chiarito la circolare n. 17/E/2017 i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati allestero non possono fruire del beneficio per gli impatriati in considerazione della situazione di continuit con la precedente posizione lavorativa in Italia. Dunque, il beneficio fiscale in esame non spetta nellipotesi di distacco allestero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro. Il beneficio scatta invece nellipotesi di una nuova attivit lavorativa o di un nuovo ruolo aziendale differente da quello originario. Lagevolazione, per, non applicabile se, pur in presenza di un nuovo contratto, il lavoratore rientri in una situazione di continuit con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dellespatrio. LAVORO SUBORDINATO SVOLTO A BORDO DI NAVI ED AEROMOBILI IN TRAFFICO INTERNAZIONALEIl regime agevolativo fruibile a condizione che lattivit lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Tale condizione deve essere verificata in relazione a ciascun periodo dimposta e risulta soddisfatta se lattivit lavorativa svolta in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nellarco dellanno. Restano esclusi dal regime agevolativo i redditi prodotti allestero. Nelle ipotesi di lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale, il requisito di territorialit soddisfatto se lattivit lavorativa svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano sia pari o superiore a 183 giorni allanno. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DOPO IL PERIODO DI 24 MESIIl requisito di studio o di lavoro svolto allestero in modo continuativo negli ultimi 24 mesi, non deve necessariamente riferirsi allattivit svolta nei due anni immediatamente precedenti al rientro, essendo sufficiente che linteressato abbia svolto allestero unattivit di lavoro per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi o, in caso di attivit di studio, che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi durata di almeno due anni accademici. Il lavoratore impatriato pu accedere allagevolazione anche nelle ipotesi in cui il conseguimento del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del periodo di 24 mesi. FUNZIONARI ED AGENTI DELLUNIONE EUROPEAI cittadini italiani fiscalmente residenti in Italia ai quali - in qualit di funzionari e altri agenti dellUnione Europea - si applica larticolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunit della Ue, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale delliscrizione allAire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che laccesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso. DATORE DI LAVORO NON RESIDENTEPossono accedere allagevolazione per gli impatriati i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere attivit di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede allestero, o i cui committenti siano stranieri. Analogamente, nellipotesi in cui gli impatriati, precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, vengano a svolgere la loro attivit lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro, possono accedere al regime fiscale in commento, non essendoci preclusioni in tal senso. LUOGO E MOMENTO DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIAChi rientra in Italia e trasferisca la residenza in un Comune situato in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma, non potr godere della detassazione pari al 90% del reddito, neanche nellipotesi in cui successivamente si trasferisca in una Regione del Centro-Sud. Ai fini del bonus conta infatti il luogo di acquisizione della residenza al momento dellimpatrio. INCOMPATIBILITA TRA IL REGIME FORFETARIO E QUELLO DEGLI IMPATRIATIIl contribuente che rientra in Italia per svolgere unattivit di lavoro autonomo, beneficiando del regime forfetario, non pu avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. CITTADINI STRANIERIPossono accedere al regime degli impatriati i cittadini dellUnione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni. Tuttavia, nel rispetto delle misure previste dalla norma, tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame. CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO A SEGUITO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITAIn considerazione dei meri effetti sospensivi che listituto dellaspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, la circolare ritiene che il rientro in Italia al termine del periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro sospeso durante tale periodo, non sia in linea con la vis attrattiva sottesa allarticolo 16 del Dlgs n. 147/2015, in quanto la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro si pone in continuit con quella precedente al trasferimento allestero, in considerazione del medesimo datore di lavoro e delle medesime condizioni contrattuali, e pertanto, per i contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita precluso laccesso al regime fiscale in commento. (Vedi circolare n. 33 del 2020) |
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico - Art. 119 decreto Rilancio - Risposte a quesiti |
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Lunedì, 4 Gennaio , 2021 |
Il decreto legge Rilancio ha introdotto una speciale detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, alla messa in sicurezza antisismica degli edifici, allinstallazione di impianti fotovoltaici nonch delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, ha fornito una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto e ulteriori precisazioni in risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonch a domande formulate da Caf, associazioni di categoria ed Ordini professionali.
Il decreto Agosto ha introdotto il comma 1-bis allarticolo 119 del decreto Rilancio per chiarire la nozione di accesso autonomo dallesterno. Con questa definizione sintende un accesso indipendente, non comune ad altre unit immobiliari, chiuso da cancello o portone dingresso che consenta laccesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di propriet non esclusiva. Il successivo comma 1-ter stabilisce che Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, lincentivo (previsto per il Superbonus) spetta per limporto eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Il comma 4-ter dispone che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma [...]. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivit produttive. Il documento chiarisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono beneficiare dellagevolazione senza limitazioni in relazione alla tipologia di immobili su cui vengono realizzati gli interventi. Non trova applicazione neanche la limitazione delle due unit immobiliari. Il Superbonus al 110% spetta per tutti gli interventi trainanti e trainati indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dellimmobile. Per le associazioni e le societ sportive dilettantistiche, invece, il decreto Rilancio limita il Superbonus ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Anche i titolari di impresa agricola possono fruire del Superbonus come pure i soci o gli amministratori di societ semplici agricole, nonch i dipendenti esercenti attivit agricole nellazienda. Tali soggetti possono avvalersi della detrazione al 110% per le spese sostenute a condizione che i lavori concernino i fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, siano diversi dagli immobili rurali strumentali necessari allo svolgimento dellattivit agricola. Il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio. Sono esclusi quelli riguardanti edifici composti da pi unit immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. AllAgenzia delle Entrate stato chiesto se la detrazione del 110% possa estendersi ai detentori di tutte le unit immobiliari di un edificio di propriet di un unico soggetto. LAmministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della costituzione del condominio irrilevante la mera detenzione degli immobili mentre necessario guardare alla propriet degli stessi. Ci comporta che: se lunico proprietario di tutte le unit immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o parti delle predette unit immobiliari a pi soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e, pertanto, non si ha diritto al Superbonus. Se, invece, le unit immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore) possibile fruire del Superbonus perch pu costituirsi il condominio. Destinatari del Superbonus sono le persone fisiche al di fuori dellesercizio di attivit di impresa, arti e professioni. La fruizione non si estende alle unit immobiliari riconducibili ai beni dimpresa o a quelli strumentali allesercizio di arti o professioni. Sono fuori, pertanto, gli immobili non residenziali. Chi svolge attivit di impresa o di lavoro autonomo pu beneficiare della maxi detrazione per gli interventi su immobili appartenenti allambito privatistico, ad esempio sulle proprie abitazioni. Possono accedere al Superbonus le unit immobiliari non riconducibili ad attivit dimpresa o a quelle strumentali allesercizio di arti o professioni. Le persone fisiche che svolgono attivit di impresa arti e professioni hanno diritto comunque ad accedere alla detrazione per gli interventi su immobili appartenenti allambito privatistico. Le stesse persone possono fruire della super agevolazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora le stesse partecipano alla ripartizione delle spese in qualit di condmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attivit di impresa, arti e professioni ovvero beni patrimoniali appartenenti allimpresa. I proprietari di appartamenti in categoria catastale A/1 allinterno di condomini possono fruire del Superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni ma non per gli interventi trainati realizzati sulle proprie unit. Un contribuente con elevata disponibilit finanziaria che dispone solo del reddito dellunit immobiliare adibita ad abitazione principale pu beneficiare del 110% in quanto la rendita catastale concorre alla formazione del reddito complessivo e il reddito derivante dal possesso dellimmobile escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui allart. 10 del Tuir. Tale soggetto pu esercitare lopzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in quanto possiede un reddito che come detto non soggetto ad imposta. TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSIPer gli interventi di efficientamento energetico uno dei requisiti previsti ai fini della fruizione del Superbonus quello dellaccesso autonomo dallesterno. Il decreto Agosto ha apportato correttivi alla normativa stabilendo che per accesso autonomo si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unit immobiliari, chiuso da cancello o portone dingresso che consenta laccesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di propriet non esclusiva. Dunque si pu parlare di accesso autonomo anche quando allimmobile si accede direttamente da una strada, pubblica o privata, da un cortile, giardino comune ad altri immobili o da un terreno di utilizzo non esclusivo. Nel caso di villetta a schiera si ha accesso autonomo quando: la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di compropriet con altri soggetti o alla stessa si accede dalla corte di propriet comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di propriet esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unit immobiliari. La detrazione del 110% trova applicazione anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unit collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti. Ai fini dellecobonus (art. 14 e 16 Dl 63/2013) per gli edifici collabenti deve essere dimostrata lesistenza di un impianto di riscaldamento presente negli ambienti in cui si realizza lintervento agevolazione. Ci vale anche ai fini del Superbonus. Se ledificio sottoposto a vincoli storico-artistici o paesaggistici, vista limpossibilit di effettuare interventi di isolamento termico dellinvolucro che possa portare al miglioramento di almeno due classi energetiche, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi cd. trainati come ad esempio la sostituzione degli infissi, purch sia certificato il miglioramento energetico. Nellambito degli interventi possibili trova posto anche linstallazione del cappotto termico interno. Gli interventi sugli edifici vincolati godono della detrazione dallimposta lorda pari al 19% delle spese sostenute. La detrazione relativa a tali spese cumulabile con le agevolazioni previste nella misura del 50%. La medesima disciplina trova applicazione anche per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico degli edifici (sismabonus). Anche il Superbonus prevede una detrazione elevata al 110% delle spese per tali interventi calcolate su un ammontare massimo pari a 96 mila euro per unit immobiliare per ciascun anno. Gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico di due classi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, godono di una detrazione su una spesa non superiore a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unit immobiliari che compongono lo stabile. Dunque, in relazione agli interventi sugli immobili vincolati possibile fruire del 110% sulle spese sostenute a fini antisismici e godere del 19% sulla spesa ridotta alla met. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione del 19% calcolata sullintero importo eccedente. Analoga disposizione non prevista per lecobonus. INTERVENTI E LIMITI DI SPESA Interventi trainantiGli interventi trainanti di cui al decreto Rilancio possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del 110% indipendentemente dal fatto che lintervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. LAgenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E/2020, ha precisato che in caso di lavori sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze che abbiano sostenuto le spese degli interventi. La sostituzione dellimpianto di climatizzazione invernale centralizzato che non al servizio di tutte le unit immobiliari presenti nel condominio pu essere considerato intervento trainante per tutte le unit immobiliari delledificio oggetto di intervento. Interventi trainatiLa detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sia per gli interventi trainanti che trainati eseguiti congiuntamente ai primi, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Come ha chiarito la circolare n. 24/E/2020 gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nellintervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ai fini del Superbonus, fermo restando che le spese per gli interventi trainanti devono essere effettuate tra il 1luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 ( la legge di Bilancio 2021 ha prorogato tale termine al 30 giugno 2022), le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dellagevolazione e nellintervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dellarticolo 14 del decreto legge n. 63/2013 su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica non possono essere inclusi tra gli interventi trainati. Ci perch gli interventi citati sono compresi tra quelli trainanti del decreto Rilancio. La detrazione del citato comma 2.quater.1 alternativa a quella prevista dal comma 2.quater del medesimo articolo 14, per gli interventi sullinvolucro di parti comuni degli edifici esistenti nonch alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui allarticolo 16, comma 1-quinquies del decreto legge n. 63/2013. Lintervento di efficienza energetica previsto nel citato comma 2.quater dellarticolo 14 interessa pi del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha, pertanto, le caratteristiche dellintervento trainante del decreto Rilancio, analogamente agli interventi antisismici ricompresi tra gli interventi trainanti. Gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti, indicati nellarticolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006 non possono essere inclusi tra gli interventi trainati. Gli interventi di cui al comma 344, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica non distingue tra interventi trainanti e trainati come fa il Superbonus. Lo stesso pu quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a s stante e non in combinazione con altri. I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unit immobiliari. Tale limitazione non trova applicazione, invece, per le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici in condominio. Dunque chi, ad esempio, possiede 4 appartamenti in un condominio pu fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati, come il cambio di infissi, su tutti gli appartamenti di sua propriet. Con lattestazione da parte dellimpresa che ha eseguito i lavori possibile dimostrare che il lavoro trainato (ad esempio linstallazione di pannelli fotovoltaici) stato svolto tra linizio e la fine dei lavori trainanti come la coibentazione dellinvolucro esterno delledificio. Installazione di sistemi solari fotovoltaiciIn un edificio in cui gi presente un impianto fotovoltaico da 3 KW che fruisce del conto energia possibile effettuare un intervento ammesso al Superbonus come linstallazione del cappotto termico. Ci consente di trainare anche lintervento di potenziamento dellimpianto fotovoltaico esistente ma la parte di impianto potenziato non pu accedere ad altri benefici. Linstallazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a patto che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o un intervento antisismico di cui al decreto Rilancio. Limpianto fotovoltaico pu essere installato anche sulle pertinenze dei condomini o sulle singole unit immobiliari o ancora sugli edifici unifamiliari. Limiti di spesa agevolabiliIl compenso straordinario per lamministratore di condominio non rientra tra le spese ammesse alla detrazione del 110%. Ci in quanto la detrazione spetta per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Tale spesa non pu essere ammessa neanche allo sconto in fattura n alla cessione del credito. Il compenso riconosciuto allamministratore per gli adempimenti legati al Superbonus non caratterizzato da una immediata correlazione con gli interventi in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi a carico dellamministratore. Le spese per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici possono essere considerate ai fini della detrazione soltanto se riguardano ledificio residenziale nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unit immobiliari destinate a residenza ricompresa nelledificio sia superiore al 50%, possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario e il detentore di unit immobiliari non residenziali che sostengono le spese in qualit di condmini, per interventi sulle parti comuni. Qualora, invece, la superficie complessiva dello stabile destinata a residenza sia inferiore al 50%, il Superbonus per i lavori sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unit immobiliari destinate ad abitazioni comprese nel medesimo edificio. Riassumendo, ledificio residenziale nel suo complesso (+ del 50% della superficie complessiva destinata a residenza) pu avvalersi del Superbonus per gli interventi sulle parti comuni e ci pu interessare anche il professionista che ha nel condominio lo studio. Tale soggetto, per, non potr fruire del Superbonus per gli interventi trainati sul proprio immobile. Per ledificio non residenziale nel suo complesso (superficie complessiva destinata a residenza inferiore al 50%) il Superbonus per gli interventi sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unit immobiliari residenziali che potranno fruire anche della maxi detrazione per gli interventi trainati. Qualora sul medesimo immobile siano effettuati pi interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Per fruire delle detrazioni previste dai diversi interventi necessario che le spese per le diverse agevolazioni siano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.
Gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati dallarticolo 16-bis del decreto legge n. 63/2013 e non fruiscono di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Ai fini del Superbonus lammontare massimo di spesa agevolabile determinato dal numero delle unit immobiliari che compongono ledificio senza trascurare le pertinenze. Dunque, se ledificio composto da 4 unit abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile ottenuto moltiplicando per 8. Inoltre anche ai fini del Superbonus nel determinare il limite in questione non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi ma vanno considerate le unit immobiliari di categoria A/1. Nel caso di interventi sullimpianto termico centralizzato o sulle parti comuni che interessano linvolucro delledificio con unincidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso, lammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unit immobiliari. irrilevante il fatto che le pertinenze non siano servite dallimpianto termico. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e tesi al risparmio energetico comportino laccorpamento di pi unit abitative o la suddivisione in pi immobili di ununica unit abitativa, per lindividuazione del limite di spesa, vanno considerate le unit immobiliari censite in Catasto allinizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Dunque, va valorizzata la situazione esistente allinizio dei lavori e non quella risultante alla fine degli stessi ai fini dellapplicazione delle detrazioni. Ci vale anche ai fini del Superbonus. Il costo massimo unitario indicato allAllegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 riferito solo agli interventi che accedono allecobonus, attualmente disciplinato dallarticolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per gli interventi ammessi al Superbonus necessaria lasseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non possibile fruire di altra agevolazione. Casi particolariLAgenzia delle Entrate risponde ad una serie di casi particolari. Qui ci limitiamo a rispondere al primo in cui si chiede se la stufa a legna o a pellet pu essere considerata impianto di riscaldamento. Per gli altri quesiti, vista la particolarit, ci limitiamo a riportare le domande affinch i soggetti interessati al caso specifico possano, attraverso la lettura della circolare n. 30/E, trovare la sospirata risposta. Ai fini del Superbonus necessario che limpianto di riscaldamento sia presente nellimmobile oggetto di intervento. Per gli interventi realizzati a partire dall11 giugno 2020, data di entrata in vigore del Dlgs n. 48/2020, le stufe a legna o a pellet, i caminetti ed i termocamini, purch fissi, sono considerati impianto di riscaldamento. Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alle previgenti disposizioni, opera lassimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti e apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. La potenza nominale di tali apparecchi deve per essere uguale o maggiore a 15 KW. Sar dunque possibile accedere al Superbonus se c un risparmio energetico e il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche delledificio. Gli altri quesiti sottoposti:
OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA Casi specificiAi fini dellindividuazione del periodo dimposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento: Il condomino moroso che non paga le quote condominiali non pu cedere il credito dimposta corrispondente alle detrazioni spettanti. Non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Qualora il condomino manifesti la volont di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, lamministratore dovr comunicare lopzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto. Larticolo 121 del decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico nonch gli interventi ammessi al Superbonus di optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Il meccanismo dellarticolo 121 ricalca solo in parte gli istituti previgenti. Larticolo 121 espressamente consente la cessione del credito dimposta nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Chi, negli anni 2020 e 2021, sostiene spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o usufruisce del bonus facciate pu optare, in luogo dellutilizzo diretto della detrazione, dello sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o per la cessione del credito dimposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. La stessa opzione pu essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetti di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedono alla vendita o allassegnazione dellimmobile. In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali la fattura deve essere rilasciata al solo condominio. Ogni condmino, poi, godr della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale o secondo i criteri decisi dallassemblea condominiale. Larticolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio consente di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la norma stabilisce che gli stati di avanzamento lavori non possono essere pi di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Hanno diritto al bonus mobili anche i contribuenti che fruiscono del sismabonus o del Superbonus per le spese poste in essere dal 1luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora prorogate al 30 giugno 2022). Il bonus mobili spetta anche nei casi in cui i contribuenti titolari della detrazione optino per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. LAgenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2020 ha precisato che se un soggetto acquisisce un credito dimposta ma durante i controlli dellEnea o dellAgenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito dimposta. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione dimposta, in base allarticolo 121 del decreto Rilancio, si provvede al recupero dellimporto corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, maggiorata di interessi e sanzioni. Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi. Al di fuori dellipotesi di concorso i fornitori e i cessionari rispondono solo per leventuale utilizzo del credito dimposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito dimposta ricevuto. Segue un esempio a maggior chiarimento. RILASCIO ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONILarticolo 119, comma 13, del decreto Rilancio stabilisce che Ai fini della detrazione del 110% e dellopzione per la cessione o per lo sconto necessario acquisire lasseverazione del rispetto dei requisiti tecnici nonch della congruit delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In attuazione di ci il Mise ha emanato il decreto asseverazioni (6 agosto 2020) per la riqualificazione energetica degli edifici mentre per gli interventi antisismici il riferimento il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 agosto 2020. Ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito riferite a detrazioni diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, non necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline. Per gli interventi rientranti nellecobonus va comunque sempre rispettato quanto previsto al punto 13 dellAllegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020. Sono detraibili nella misura del 110% le spese sostenute per il rilascio del visto di conformit e per le attestazioni e le asseverazioni. Le spese per il predetto rilascio - si legge nella circolare 24/E/2020 - concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, per ciascun intervento agevolato. Le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese per gli interventi agevolati devono rispettare, ai fini del Superbonus, un doppio limite: quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al decreto del Min. Giustizia 17 giugno 2016. LApe rientra tra le attivit propedeutiche alla progettazione. Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformit richieste ai fini della detrazione, cessione o sconto secondo larticolo 119 del decreto Rilancio sono detraibili al 110% e concorrono al raggiungimento del limite massimo ammesso alla detrazione per ciascun intervento agevolabile. LApe pre e post intervento va realizzata per i soli fabbricati/condomini che realizzano i lavori. Nel caso di sostituzione della centrale termica che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe necessario per beneficiare del Superbonus andr verificato con riferimento, rispettivamente, allintero condominio o al supercondominio. Nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Superbonus sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio ossia dalledificio nella sua interezza. Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre lApe, pre e post intervento, riferiti allintero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti. Nel caso di interventi sullinvolucro opaco delledificio che accede al Superbonus necessario acquisire e conservare gli attestati per ogni singola unit immobiliare. Per accedere al Superbonus non si possono utilizzare software basati su metodi semplificati. Significa che lApe post intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo. Per produrre lApe ante intervento sufficiente il cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dellimpianto ante intervento. In questo modo si ottengono Ape ante e post intervento effettivamente confrontabili. LApe convenzionale utile per laccesso al Superbonus deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Si ritiene valida la certificazione rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del Dpr n. 75/2013 anche se non iscritto ad alcun ordine professionale. Ai fini delle dichiarazioni di cui al decreto asseverazioni del 6 agosto 2020 per obbligatorio liscrizione allAlbo professionale e lo svolgimento della libera professione. Le asseverazioni per gli interventi di risparmio energetico e per quelli antisismici redatte dai tecnici abilitati costituiscono una delle condizioni alle quali subordinata la fruizione del Superbonus. Il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione. Anche nel caso di demolizione e ricostruzione, ai fini del Superbonus, va rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche delledificio e lobbligo di acquisire lApe pre e post intervento. ADEMPIMENTILe questioni inerenti gli abusi edilizi non sono di competenza dellAgenzia delle Entrate. Al fine di facilitare laccesso al Superbonus il decreto Agosto ha previsto semplificazioni nella presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni. Ai fini del calcolo della detrazione al 110% lIva totalmente indetraibile costituisce una componente del costo. Diversamente, per effetto del pro-rata lIva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra lammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti non pu essere computata nel valore ai fini del Superbonus. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudica il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dellobbligo di operare la ritenuta dacconto disposta dallarticolo 25 del decreto legge n. 78/2010, non disconosce il Superbonus nellipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati correttamente i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione leffettuazione della ritenuta. I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi indicati nel comma 2 dellarticolo 121 del decreto Rilancio possono optare, in luogo dellutilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura. Limporto dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti. In questa fattispecie il cessionario/committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo dovuto nei confronti dellimpresa che ha effettuato lintervento. In merito alla disciplina dello split payment diversi documenti di prassi hanno precisato che tale meccanismo non applicabile alle fattispecie nelle quali la Pa non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Pertanto lo IACP pur essendo riconducibile nellambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti, qualora intenda avvalersi dellopzione per lo sconto in fattura non applica il meccanismo della scissione dei pagamenti in relazione alle operazioni imponibili. Lo sconto applicato in fattura commisurato alla detrazione spettante per la tipologia di intervento effettuato e non pu mai essere superiore allimporto del corrispettivo dovuto. VISTO DI CONFORMITA SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA - DIPENDENTI DI SOCIETA DI SERVIZIAlla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 103/E/2017 deve ritenersi che tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformit, ai fini dellopzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferiti al Superbonus, sono inclusi anche i professionisti iscritti nellalbo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nellalbo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita Iva in quanto non esercenti in proprio attivit libero professionale, dipendenti di una societ di servizi abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni. SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA - CAF IMPRESE E CAF DIPENDENTIAi fini dellopzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui allarticolo 121 del decreto Rilancio, il contribuente richiede il visto di conformit dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dimposta. Il visto di conformit rilasciato ai sensi dellarticolo 35 del Dlgs n. 241/1997 e dai responsabili dei Centri di assistenza fiscale. Entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF impresa) possono svolgere lattivit di assistenza fiscale ai fini dellopzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura del decreto Rilancio. Tali organismi possono prestare assistenza a tutti i contribuenti a prescindere dalla circostanza che producano reddito dimpresa o di lavoro dipendente. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONEIn merito agli interventi eseguiti sulle unit immobiliari che danno diritto alla detrazione del 110% la Comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformit. La polizza di assicurazione di responsabilit civile per il rilascio di attestazioni e asseverazioni finalizzata a garantire ai clienti dei tecnici abilitati e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivit di assistenza fiscale prestata. La polizza deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni. LAgenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E/2020 ha chiarito che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dallattivit prestata. Per il rilascio di attestazioni ed asseverazioni i tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilit civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi effettuati. Comunque limporto non pu essere inferiore a 500 mila euro. Ci, al fine di garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dallattivit svolta. Larticolo 119, comma 11, del decreto Rilancio prevede che il visto di conformit sia rilasciato ai sensi dellarticolo 35 del Dlgs n. 241/1997. I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione Rc con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro. Come gi anticipato il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformit rilasciati. Chi gi in possesso di una copertura assicurativa per rischi professionali pu utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che prevede un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. MISURA DELLA SANZIONE PREVISTA PER IL RILASCIO INFEDELE DEL VISTO DI CONFORMITAIl rilascio del visto di conformit infedele sulle comunicazioni inviate allAgenzia delle Entrate ai fini dellopzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Trova inoltre applicazione tutta la disciplina prevista nellambito del visto di conformit che prevede, in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione della facolt di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, prevista linibizione dalla facolt di rilasciare il visto di conformit. Lautorizzazione ad apporre il visto di conformit sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive nonch quando gli elementi forniti al Fisco risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, disposta la revoca dellesercizio dellattivit di assistenza e, nei casi gravi, disposta la sospensione cautelare. APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA, ATTIVITA DI ASSISTENZA E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO RESOAi fini dellopzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura il contribuente richiede il visto di conformit dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dimposta per gli interventi eseguiti. Il visto di conformit rilasciato dai responsabili dellassistenza fiscale dei CAF e dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dellarticolo 3 del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998. Il responsabile dellassistenza fiscale del CAF rilascia il visto di conformit se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF; inoltre, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da un soggetto di cui allarticolo 11, commi 1 e 1-bis del decreto del Mef 31 maggio 1999 n. 164, a condizione che tali attivit siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilit del CAF. Larticolo 11 del decreto n. 164 citato dispone che il CAF, per lo svolgimento dellattivit di assistenza fiscale, pu avvalersi di una societ di servizi o di lavoratori autonomi. Nel quesito sottoposto si ipotizza che lamministratore di condominio trasmetta allAgenzia delle Entrate una prima comunicazione per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione ai soli interventi trainanti, avvalendosi del CAF X. Si ipotizza, inoltre, che uno dei condomini debba trasmettere una distinta comunicazione per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi trainati avvalendosi del CAF Y. Si chiede se in questo caso chi appone il visto di conformit sulla seconda comunicazione debba verificare anche la presenza della asseverazione relativa agli interventi trainanti (verificata e trasmessa da altro CAF) per verificare, ad esempio, che gli interventi trainati siano stati effettuati congiuntamente agli interventi trainanti. LAgenzia risponde che in sede di rilascio del visto relativo agli interventi trainati vada acquisita la documentazione relativa agli interventi trainanti che costituiscono il presupposto per laccesso alla maggiore agevolazione. CONTROLLI AI FINI DEL VISTO DI CONFORMITALAgenzia delle Entrate fornisce un elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive (vedi pagina 79) da acquisire allatto dellapposizione del visto di conformit sulle comunicazioni da inviare al Fisco per lesercizio dellopzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Come gi evidenziato nella circolare n. 24/E/2020 anche ai fini del Superbonus necessario effettuare gli adempimenti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e di recupero delle facciate esterne degli edifici, nonch quelli di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
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Modalit di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di scissione dei pagamenti, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione |
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Giovedì, 24 Dicembre , 2020 |
In assenza di emissione di nota di accredito da parte dellappaltatore che dovesse restituire lanticipazione a mezzo escussione della fideiussione, la Provincia potr recuperare lIva versata in sede di pagamento della fattura di anticipazione presentando unistanza di rimborso allAgenzia delle Entrate. , in sintesi, la risposta a unistanza di interpello contenuta nella risoluzione n. 79/E del 21 dicembre scorso. Dunque, secondo lAmministrazione finanziaria nel caso in cui una Pa (nello specifico una Provincia) abbia effettuato nellambito dei contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, nellipotesi in cui limpresa non dovesse emettere una nota di variazione in diminuzione, non potr computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nellambito del meccanismo dello split payment. Per recuperare i maggiori versamenti Iva alla Provincia non rester che presentare unistanza di rimborso allAgenzia delle Entrate. Tale istanza dovr provare che:
Con listanza di interpello la Provincia chiedeva se, nellambito di contratti stipulati con le imprese fornitrici che non emettono nota di accredito in restituzione dellanticipazione a mezzo escussione della fideiussione, fosse possibile recuperare lIva versata in regime di scissione dei pagamenti in sede di pagamento della fattura di anticipazione mediante scomputo dei successivi versamenti Iva. LAgenzia ha rammentato che la legge di stabilit 2015 ha modificato il Dpr n. 633/1972, introducendo larticolo 17-ter che reca il meccanismo della scissione dei pagamenti ossia lo split payment. Proprio larticolo 17-ter al primo comma prevede che: Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dallarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori dimposta ai sensi delle disposizioni in materia dimposta sul valore aggiunto, limposta in ogni caso versata dai medesimi secondo modalit e termini fissati con decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze.
Nel caso di specie, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione la Provincia istante non potr computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nellambito del meccanismo dello split payment. In tal caso, come anticipato, la Provincia dovr presentare unistanza di rimborso. Tale soluzione deriva dal particolare meccanismo della scissione dei pagamenti in base al quale le Pa committenti-cessionarie, anche se non sono debitori di imposta, sono i soggetti che devono materialmente versare allErario lIva addebitata dai loro fornitori. (Vedi risoluzione n. 79 del 2020) |
Istituzione del codice tributo per lutilizzo del credito dimposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per lacquisizione di servizi digitali |
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Giovedì, 24 Dicembre , 2020 |
Il decreto legge Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, riconosce, per lanno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e periodici un credito dimposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nellanno 2019 per lacquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per linformation technology di gestione della connettivit. Il suddetto credito dimposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dellelenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per consentire lutilizzo in compensazione del credito dimposta lAmministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020, ha istituito il codice tributo 6919 denominato credito dimposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per lacquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto Rilancio.
(Vedi risoluzione n. 81 del 2020) |
Erogazioni liberali finalizzate a sostenere lacquisto di dispositivi informatici per la dad - Ulteriori chiarimenti |
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Mercoledì, 23 Dicembre , 2020 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, chiarisce che le erogazioni liberali, effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, enti religiosi riconosciuti civilmente ma anche da titolari di reddito dimpresa, per permettere lacquisto di dispositivi informatici (pc e tablet) e consentire agli studenti di accedere alla didattica a distanza (DAD), rientrano nellambito degli incentivi previsti dallarticolo 66 del decreto legge Cura Italia. Tale articolo ha disposto una detrazione dallimposta lorda ai fini dellimposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonch di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro. Anche le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito dimpresa in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi straordinari possono godere delle misure previste per le donazioni in denaro. La finalit dellarticolo 66 quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dellemergenza epidemiologica da Covid-19 come la didattica a distanza (DAD) per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questo, a patto che i beneficiari di tali donazioni rientrino tra quelli previsti dallarticolo 66 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilit e di documentazione previsti dalla legge e dalla prassi in materia. Tali erogazioni, in denaro o in natura, devono avvenire per il tramite di Comuni o della Protezione Civile ma non possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici in quanto non rientranti nel novero dei soggetti autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui allarticolo 66 del decreto Cura Italia. LAgenzia rammenta che per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici prevista una detrazione pari al 19% dellerogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, prevista la deducibilit delle erogazioni liberali finalizzate allinnovazione tecnologica, alledilizia scolastica e allampliamento dellofferta formativa, nel limite del 2% del reddito dimpresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui. Resta ferma la non cumulabilit delle predette agevolazioni relativamente alla stessa spesa, nel rispetto dei principi generali di alternativit di fruizione delle agevolazioni. (Vedi risoluzione n. 80 del 2020) |
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Dl 5 febbraio 2020 n. 3 |
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Venerdì, 18 Dicembre , 2020 |
Con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 lAgenzia delle Entrate fornisce agli uffici i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito al Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 che ha abrogato il bonus Renzi e ha introdotto due nuove misure fiscali, a partire dal 1luglio 2020 a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Mentre il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale, lulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Entrambe le misure devono essere riconosciute dai datori di lavoro senza la necessit di richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Dunque, i sostituti dimposta sono chiamati a ripartire gli importi delle due misure sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1luglio 2020, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il Decreto legge Rilancio (n. 34/2020) ha previsto che il bonus Renzi e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia un'imposta lorda di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nellanno 2020 a causa dellemergenza da Covid-19. Il datore di lavoro, dice lAgenzia, riconosce, quindi, i benefici introdotti dal decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020), assumendo, al posto degli importi di paga derivati dalle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata se non si fosse verificata la riduzione dellattivit lavorativa in conseguenza dellemergenza sanitaria. |
Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unit immobiliare di cui pieno proprietario e due unit di cui nudo proprietario |
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Venerdì, 18 Dicembre , 2020 |
Con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020 lAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad un soggetto intenzionato ad usufruire del Superbonus del decreto Rilancio per ristrutturare un fabbricato plurifamiliare e renderlo pi efficiente con un adeguato isolamento termico e un intervento antisismico. Listante precisa di essere residente allestero e di essere proprietario di una unit abitativa e nudo proprietario di unaltra come pure di una unit adibita a magazzino, tutte facenti parte di un unico edificio. In merito alla possibilit di accedere alla super agevolazione del 110% da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la circolare n. 24/E/2020 ha chiarito che la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per lesecuzione degli interventi agevolati. Sempre la circolare n. 24/E/2020 ha chiarito che il Superbonus non trova applicazione agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o pi unit immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in compropriet tra pi soggetti. E ci vale anche nel caso in cui, in relazione ad una o pi unit immobiliari, il contribuente sia nudo proprietario. Dunque, la nuda propriet non basta per far nascere un condominio, come pure lesistenza di diversi diritti reali a carico di soggetti diversi sulle varie unit immobiliari del fabbricato. Pertanto il Superbonus non trova applicazione in tutte le unit immobiliari che compongono lintero edificio. Tutto questo in quanto le norme che disciplinano il 110% (vedi articoli 119 e 121 del decreto Rilancio) agganciano i benefici allesistenza di un condominio che deve nascere automaticamente e non deve essere dichiarata formalmente. Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di interventi su unit immobiliari distintamente accatastate, di propriet del solo istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unit, non sar possibile beneficiare del 110% n con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unit immobiliari, n con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unit immobiliari in quanto non inserite in un condominio. (Vedi risoluzione n. 78 del 2020) |
Mod. F24 (sezione INPS) - soppressione causale contributo FOIN |
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Venerdì, 4 Dicembre , 2020 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E del 26 novembre 2020, dispone la soppressione della causale contributo FOIN denominata QUOTE TFR FONDINPS (Fondo Pensione Complementare INPS).
(Vedi risoluzione n. 74 del 2020) |
Trattamento Iva - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto |
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Venerdì, 4 Dicembre , 2020 |
Con la risoluzione n. 75/E del 1dicembre 2020 lAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto. Il soggetto istante fa presente la propria incertezza sulla corretta determinazione della base imponibile oggetto di fatturazione da parte delle mense aziendali ed interaziendali convenzionate nei confronti delle societ emittenti i ticket. LAmministrazione finanziaria richiama il decreto del Mise n. 122/2017 che regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale. Con lemissione dei buoni pasto si rende, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale. Il decreto disciplina anche il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le societ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso lerogazione di buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali: il primo, tra la societ emittente i buoni pasto e il datore di lavoro; il secondo, tra la societ emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. In merito al primo rapporto lAgenzia fa presente che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica laliquota agevolata del 4% la quale deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprech siano commesse da datori di lavoro. Laliquota ridotta al 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali di mensa aziendale. La risoluzione n. 202/E/2002 ha precisato il significato da attribuire alla locuzione mense aziendali, intendendosi per tali quelle la cui gestione data in appalto ad unimpresa specializzata ovvero effettuata direttamente dallazienda, indipendentemente dal luogo in cui situata la mensa. Lappaltatore, inoltre, tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti. Con riferimento al primo rapporto, la base imponibile da assoggettare ad Iva al 4% costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto. Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la societ emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dellaliquota applicabile sar del 10%. A tal riguardo, si osserva che, a titolo di corrispettivo, le societ di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di sconto incondizionato sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dallimporto cos ottenuto, limposta in esso compresa, mediante lapplicazione delle percentuali di scorporo dellIva. (Vedi risoluzione n. 75 del 2020) |
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonch dellimposta sulle donazioni |
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Venerdì, 4 Dicembre , 2020 |
LAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonch allimposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dellAgenzia delle Entrate. Per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici delle Entrate istituito il nuovo codice tributo A198 per limposta sulle donazioni e per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo che la presente risoluzione provvede a ridenominare. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione elencati sono versate con il codice tributo 9400 - spese di notifica per atti impositivi. I nuovi codici tributo saranno operativi dal 7 dicembre 2020.
(Vedi risoluzione n. 76 del 2020) |
