
Istituzione dei codici tributo per il versamento del tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente (TEFA) |
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Mercoledì, 20 Gennaio , 2021 |
Il tributo per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellambiente (TEFA) riscosso unitamente alla TARI. Successivamente si provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citt metropolitana competente per territorio, al netto delle commissioni. Il ministero dellEconomia e delle finanze, con il decreto del 1luglio 2020, ha stabilito i criteri e le modalit per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola. Per le annualit 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dallAgenzia delle Entrate. La struttura di gestione provveder poi al riversamento degli importi pagati alla provincia o citt metropolitana competente per territorio. Per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti di TEFA e TARI sono effettuati cumulativamente utilizzando i codici tributo relativi alla TARI, senza distinguere la parte relativa al TEFA. Per gli anni dimposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributi istituiti con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021. Questi sono: TEFA , TEFN e TEFZ e vanno utilizzati tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici. Possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dellattivit di controllo. In sede di compilazione del modello F24 i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI mentre in sede di compilazione del modello F24 EP, sono esposti nella sezione TARES-TARI
(Vedi risoluzione n. 5 del 2021) |
