
Variazione in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni d'imposta 2015 e 2016 |
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Venerdì, 12 Febbraio , 2021 |
Le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini Irpef/Ires e Irap, relative al periodo dimposta 2016, semprech non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi dellart. 38 del Dpr 602/1973. Principio di cassa, inoltre, quale criterio cardine per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires. La riduzione della deduzione forfettaria deve essere imputata nel periodo dimposta in cui il credito Irap emerso in sede di dichiarazione integrativa a favore diventa utilizzabile. Sono i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021 dellAgenzia delle Entrate dedicata alle modalit di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore per recuperare le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito dellaccordo di ruling da patent box, per gli anni dimposta 2015 e 2016. Il documento di prassi amministrativa, inoltre, descrive i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfetaria Irap dallIres in caso di presentazione di dichiarazione integrativa dellimposta regionale sulle attivit produttive a favore.
(Vedi risoluzione n. 9 del 2021) |
