NOVITA' FISCALI
Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti allobbligo di comunicazione - Dlgs n. 100/2020 di recepimento della Direttiva DAC 6
Venerdì, 12 Febbraio , 2021

Per il contrasto allevasione e allelusione fiscale la cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta un importante strumento perch consente alle autorit fiscali di molti Paesi nel mondo di disporre di informazioni tempestive e qualificate in merito a schemi di pianificazione fiscale aggressiva transnazionale.

Recentemente, sono stati avviati specifici progetti, nellambito dello scambio automatico di informazioni, volti a stabilire obblighi di comunicazione dei c.d. meccanismo transfrontalieri, ossia schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Tra gli scopi di questi progetti figura anche la deterrenza, poich lobbligo di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla violazione dello stesso, scoraggia i partecipanti dallelaborare schemi o accordi.

Tra le iniziative proposte in ambito Ocse ricordiamo lazione 12 del progetto Base Erosion and Profit Shifting denominata Mandatory Disclosure Rules (Report MDRs azione 12) e Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (Report MDRs) . Il primo contiene raccomandazioni per gli Stati volte allintroduzione di regimi di comunicazione obbligatoria da parte degli operatori e lo scambio tra le autorit fiscali di informazioni su meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva. Il secondo disegna un analogo sistema di raccolta e scambio di informazioni relativamente a schemi idonei a rendere inefficace il funzionamento del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi schermi attraverso strutture non trasparenti.

Le suddette raccomandazioni Ocse sono state recepite in ambito europeo con la Direttiva DAC 6 concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti allobbligo di notifica.
La Direttiva DAC 6 introduce lobbligo per gli Stati membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

Per effetto dellopzione esercitata dallItalia ai sensi della Direttiva Ue, il primo scambio automatico effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarda informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti allobbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonch quelli attuali tra il 1luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase stata attuata tra il 25 giugno 2018, ossia la data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6 e il 30 giugno 2021 cio la data di applicazione della Direttiva, comunicati dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.

Lordinamento nazionale ha dato attuazione alla Direttiva DAC 6 con il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 cui ha fatto seguito il decreto del Mef del 17 novembre 2020 contenente alcuni aspetti tecnici e il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate del 26 novembre 2020 con cui sono stati approvate modalit e termini di comunicazione.

Con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021 lAgenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito allapplicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti allobbligo di notifica, con particolare riguardo allambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto allobbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.

Il documento di prassi amministrativa tiene conto delle osservazioni e dei pareri espressi dai professionisti e dalle associazioni di categoria a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 28 dicembre e terminata il 15 gennaio 2021.
La circolare precisa che le esemplificazioni riportate nel documento riguardano le modalit e le condizioni dellobbligo di comunicazione, mentre laccertamento di eventuali violazioni e le relative contestazioni dovranno fondarsi sullanalisi di fatti e circostanze del singolo caso. Inoltre, la mancata reazione del fisco a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dellintermediario o del contribuente non comporta laccettazione della validit o del trattamento fiscale dello stesso. La comunicazione, parimenti, non costituisce di per s ammissione di condotta elusiva o evasiva.

La circolare fornisce chiarimenti sullambito soggettivo e oggettivo, sugli obblighi di comunicazione e i casi di esonero dallobbligo di comunicazione per lintermediario e il contribuente. I chiarimenti concernono anche gli obblighi di conservazione della documentazione, i profili sanzionatori e gli elementi distintivi (hallmarks). Si tratta di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti allobbligo di notifica. Come specificato dalle Entrate basta che uno solo di essi sia soddisfatto perch, al ricorrere delle altre condizioni, sorga lobbligo di segnalazione.

Per quanto riguarda gli elementi distintivi (hallmarks) il decreto legislativo n. 100/2020 prevede che il meccanismo transfrontaliero soggetto allobbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi. Si tratta di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti allobbligo di notifica. Basta che uno solo di essi sia soddisfatto perch, al ricorrere delle altre condizioni, sorga lobbligo di segnalazione. Il decreto legislativo individua 5 categorie di elementi distintivi che sono riconducibili a due macro categorie: elementi distintivi generici e specifici. I primi individuano caratteristiche comuni agli accordi, schemi o progetti commercializzati da promotori quali il requisito di riservatezza o il pagamento di una commissione. Inoltre, gli stessi sono strutturati in modo tale da poter intercettare anche meccanismi transfrontalieri particolarmente insidiosi in quanto innovativi, che si prestano ad essere facilmente commercializzati. Per altro verso, gli hallmarks specifici identificano fattispecie determinate, ritenute pericolose in ragione dei potenziali effetti fiscali che da esse possono derivare come laggiramento degli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure relativi alla identificazione della titolarit effettiva di asset e redditi finanziari e non.

In merito alle sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta comunicazione delle operazioni riportabili, la circolare precisa che per lomessa comunicazione la sanzione amministrativa va da 3 mila a 31.500 euro. Per la comunicazione effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza trova applicazione, invece, la sanzione che va da 1.500 a 15.750 euro, ma nel caso di comunicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione che va da 1.000 a 10.500 euro. Infine, in caso di comunicazione rettificativa presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza prevista, trover applicazione la sanzione da 500 a 5.250 euro. Le sanzioni sono comminabili per ogni singolo meccanismo transfrontaliero. Qualora il primo invio avviene entro il 28 febbraio non trover applicazione nessuna sanzione.


(Vedi circolare n. 2 del 2021)

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