
Imposta sui servizi digitali |
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Giovedì, 1 Aprile , 2021 |
Premessa
Con la legge di Bilancio 2019 il legislatore italiano ha introdotto limposta sui servizi digitali. LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, ha fornito chiarimenti interpretativi sul funzionamento dellimposta. Al fine di facilitare la lettura del documento, gli argomenti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee. In via preliminare viene esaminato lambito soggettivo, specificando le modalit di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo e altri aspetti definitori contenuti nel Provvedimento citato. Successivamente la circolare approfondisce lambito di applicazione oggettivo, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti allimposta e i servizi esclusi. Poi vengono chiarite le modalit di calcolo della base imponibile e i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Sono poi illustrati gli adempimenti che gravano sui soggetti passivi dellimposta, con particolare riguardo agli aspetti dellidentificazione, della tenuta della contabilit, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso. Infine, viene trattato il tema del rapporto tra limposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dallItalia nonch il relativo trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dellIrap. Ambito soggettivoLambito di applicazione soggettivo dellimposta sui servizi digitali, caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attivit dimpresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali. In merito al primo aspetto potenziali destinatari dellimposta sono una pluralit di operatori come societ, enti commerciali e non commerciali e le persone fisiche che svolgono attivit imprenditoriale. Gli esercenti attivit dimpresa non riguardano solo i soggetti residenti in Italia, perch limposta comprende anche i soggetti non residenti per i quali la digital tax si applica a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Il superamento delle soglie dimensionaliIl secondo criterio di individuazione dei soggetti passivi dellimposta attiene al superamento di soglie dimensionali, richiedendo che lesercente lattivit dimpresa, singolarmente o a livello di gruppo consegua:
Limposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. Ambito oggettivo Limposta sui servizi digitali assoggetta a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dallutilizzo da parte del soggetto passivo di uninterfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti. Il ruolo degli utenti pi complesso di quello tradizionalmente svolto dai clienti. Questi servizi possono essere forniti a distanza, senza che il fornitore sia fisicamente nel luogo in cui si trovano gli utenti. Dunque va assoggettato a tassazione il ricavo ottenuto tramite linterfaccia digitale. Una ulteriore caratteristica del servizio digitale quella di essere automatizzato e digitale. La prima condizione non richiede linterazione umana, se non minima. La seconda riflette il mezzo con il quale il servizio digitale viene erogato e che distingue i servizi in commento da quelli tradizionali. Non rileva il titolo in base al quale il fornitore utilizza linterfaccia digitale per rendere i servizi digitali. A contare che il fornitore del servizio digitale abbia il controllo dellinterfaccia digitale. Tenendo conto delle diverse forme di contributo o partecipazione degli utenti, limposta sui servizi digitali stata concepita per assoggettare ad imposizione i corrispettivi generati dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:
Per interfaccia digitale sintende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti ai quali devono aggiungersi anche le piattaforme digitali che erogano servizi televisivi e programmi a pagamento. IntermediarioLintermediario svolge un ruolo essenziale nellambito dei servizi digitali. La circolare chiarisce che rilevano i soli operatori/ intermediari che si qualificano come interfacce digitali. In presenza di pi intermediari il compenso complessivamente percepito deve essere ripartito tra i diversi soggetti in funzione del ruolo assunto nella catena del valore della prestazione. Esclusione dallambito oggettivoSono esclusi dallimposta sui servizi digitali la messa a disposizione di uninterfaccia digitale utilizzata per gestire servizi finanziari, di comunicazione o servizi di pagamento. Parimenti esclusa la fornitura diretta di beni e servizi, nellambito di un servizio di intermediazione digitale come pure lo svolgimento di attivit soggette ad accise come energia elettrica, gas, carburanti e relative prestazioni accessorie. Veicolazione e pubblicit mirataLa veicolazione realizzata sia con la cessione diretta di spazi pubblicitari da parte del publisher che con lintermediazione tramite altra interfaccia digitale, lungo la filiera della pubblicit online. Per pubblicit mirata sintende quella indirizzata mediante un comportamento attivo, partecipativo degli utenti che forniscono i loro dati in termini di preferenze e orientamenti in fase di iscrizione alla piattaforma digitale con la creazione di un account o accettando la raccolta degli stessi attraverso cookies. Per interfacce digitali multilaterali intendiamo i social network. Lelemento distintivo delle fattispecie digitali multilaterali risiede nel fatto che le stesse consentono agli utenti di trovare altri utenti ed entrarvi in contatto. La messa in contatto o linterazione tra utenti rappresentano i fattori che permettono ai fornitori di tali servizi di beneficiare degli effetti di rete digitale. Per determinare se i ricavi imponibili siano tassabili in Italia si ha riguardo alla localizzazione dellutente. In linea generale, i ricavi sono imponibili se lutente del servizio digitale da cui sono generati localizzato nel territorio dello Stato. La circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. Il documento illustra le modalit di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione a cascata che potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono pi soggetti passivi dimposta nellerogazione di uno stesso servizio imponibile. Dichiarazione e versamento dellimpostaIl decreto legge Sostegni ha modificato i termini relativi al versamento annuale dellimposta e alla presentazione della dichiarazione. Le scadenze originariamente fissate al 16 febbraio e al 31 marzo dellanno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per lapplicazione dellimposta, sono slittate al 16 maggio per il versamento dellimposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione. Il differimento interessa anche i termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati al 16 marzo 2021, per i versamenti e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione. Un soggetto passivo residente, oltre a presentare direttamente la dichiarazione, pu avvalersi di una societ designata. Viene approfondito il ricorso allistituto della designazione, che consente di delegare a una consociata ladempimento degli oneri strumentali. In tale ambito viene esaminato il rapporto tra la responsabilit solidale della societ designata e la solidariet passiva gravante sulle consociate residenti in Italia. Il versamento dellimposta avviene mediante modello F24. Con la risoluzione n. 14/E/2021 sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento dellimposta sui servizi digitali. Si tratta di: 2700 denominato Imposta sui servizi digitali; 2701 denominato Imposta sui servizi digitali - interessi; 2702 denominato Imposta sui servizi digitali - sanzioni. Obblighi contabiliI soggetti passivi hanno lobbligo di tenere unapposita contabilit per la rilevazione mensile delle informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e degli elementi quantitativi utilizzati per calcolare la quota parte di detti ricavi realizzati in Italia. Il Prospetto deve essere intestato al soggetto passivo e deve riportare su base mensile i ricavi ovunque realizzati distinti per tipologia di servizio imponibile ed i relativi dati necessari per il calcolo dei ricavi imponibili relativi ai servizi prestati in Italia. La Nota Esplicativa, che deve contenere in forma descrittiva le informazioni minime richieste dallAllegato 2 al Provvedimento, parte integrante della contabilit analitica. Essa ha lo scopo di rendere maggiormente intellegibile i dati riportati nel Prospetto analitico e di fornire informazioni aggiuntive sullorigine e sulle modalit di raccolta delle informazioni poste a base della determinazione della base imponibile. A differenza del Prospetto analitico, che deve essere redatto entro il termine di versamento dellimposta, la Nota esplicativa deve essere predisposta entro quello di presentazione della dichiarazione. La documentazione relativa allapplicazione dellimposta deve essere conservata, a cura dei soggetti passivi, fino a quando non siano spirati i termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Considerate le condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno dimposta non danno luogo allapplicazione delle sanzioni eventuali errori o irregolarit commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti. Convenzioni contro le doppie imposizioni e deducibilit dellimpostaLa circolare ricorda che in presenza di un Trattato, la norma convenzionale prevale sulleventuale disposizione interna contrastante, proprio in ragione della rinuncia al potere impositivo operata dagli Stati in sede negoziale. Limposta sui servizi digitali non compare nelle Convenzioni concluse dallItalia. Inoltre, non si applica sul reddito ma sui corrispettivi lordi percepiti nellanno solare a fronte di specifici servizi digitali. Il comma 39 della legge di Bilancio 2019 specifica che I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dellimposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Ad ulteriore conferma dellestraneit dellimposta sui servizi digitali rispetto alle imposte sul reddito, il comma 44 prevede che, in quanto compatibili, ai fini dellaccertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Da quanto precede emerge la natura indiretta dellimposta sui servizi digitali che, pertanto, non rientra nellambito applicativo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ci comporta, quindi, che leventuale assoggettamento dei medesimi ricavi a imposte sui servizi digitali applicate sia dallItalia sia da altri Stati, in virt delle rispettive normative nazionali, non attribuisce al soggetto passivo un diritto al riconoscimento del credito dimposta anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Trattandosi di una imposta indiretta lAgenzia ritiene che questa possa essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini Ires, nellesercizio in cui avviene il relativo pagamento. Limposta sui servizi digitali pagata dal soggetto passivo sar legittimamente deducibile ai fini Ires non solo a fronte dellobbligo previsto dalla legge di Bilancio 2019 ma anche da un operatore residente in Italia che sia soggetto passivo in base ad altre analoghe disposizioni vigenti in ordinamenti esteri. Analogamente, limposta sui servizi digitali pagata deducibile dalla base imponibile Irap se rientrante in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo. (Vedi circolare n. 3 del 2021) |
