NOVITA' FISCALI
Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)
Giovedì, 5 Maggio , 2022

PREMESSA

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) con lo scopo di innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari, di escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi e modificare la disciplina del credito dimposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone lammontare e il termine di utilizzabilit.

Lapplicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dellesenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a patto che questi ultimi siano detenuti per almeno 5 anni.

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare precisi limiti quantitativi di investimento, determinate caratteristiche, specifici vincoli di composizione e limiti.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, ha fornito i chiarimenti in merito alle predette modifiche apportate alla disciplina dei PIR.

Le diverse tipologie di PIR

In base alla normativa vigente al momento dellapertura del piano distinguiamo diverse tipologie di PIR:

  • PIR 1.0, piani costituiti dal 1gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di Bilancio 2017;
  • PIR 2.0, piani costituiti dal 1gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di Bilancio 2017, come modificate dalla legge di Bilancio 2019;
  • PIR 3.0, piani costituiti dal 1gennaio 2020 in applicazione dellart. 13-bis Dl n. 124/2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2017 e dalla legge di Bilancio 2019, se compatibili;
  • PIR Alternativi, piani costituiti dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis del predetto articolo 13-bis, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2017 e dalla legge di Bilancio 2019, in quanto compatibili.
Attualmente, pertanto, possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un solo PIR ordinario (PIR 1.0, 2.0 o 3.0) e, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, pi PIR Alternativi.

Nuovi limiti di investimento dei PIR ordinari

La legge di Bilancio 2022 intervenuta sulla legge di Bilancio 2017 modificando i limiti di investimento previsti per i PIR ordinari ovvero quelli gi costituiti al 1gennaio 2022, al fine di potenziare lutilizzo del PIR per convogliare lafflusso del risparmio verso leconomia reale.

Prima delle modifiche dellultima manovra, la legge di Bilancio 2017 prevedeva che limporto investito nel PIR ordinario non potesse superare complessivamente 150 mila euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila euro.

Con le modifiche della legge di Bilancio 2022 le somme e i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare ai PIR ordinari non possono superare il plafond complessivo di 200 mila euro, con un limite di plafond annuo di 40 mila euro.

I nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, ossia dal 1gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Modifiche ai PIR Alternativi

In merito ai PIR Alternativi le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di unicit, secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR Alternativo, nonch una rimodulazione dellammontare del credito dimposta e il termine entro cui detto credito pu essere utilizzato.

Deroga al principio di unicit

La manovra 2022 introduce modifiche alla normativa dei PIR Alternativi, ossia i PIR costituiti a decorrere dal 19 maggio 2020 che investono prevalentemente in strumenti finanziari con lintento di favorire lafflusso di risorse verso le PMI.

La principale novit introdotta dalla legge di Bilancio 2022 riguarda lesclusione - limitatamente ai PIR Alternativi - dei vincoli allinvestimento previsti dalla legge di Bilancio 2017. Con la modifica possibile ora detenere, contemporaneamente, un PIR ordinario e pi PIR Alternativi. Questultimi, tuttavia, non possono essere cointestati a pi persone.

Nellipotesi di una pluralit di PIR Alternativi, il titolare dei piani non potr destinare somme e valori in misura eccedente il limite annuale di 300 mila euro e quello complessivo di 1.500.000 euro.

Sar onere del titolare dei piani monitorare il rispetto del plafond annuale e complessivo, non potendo i singoli intermediari presso i quali sono aperti i medesimi conoscere lammontare delle risorse destinate nei piani detenuti presso altri soggetti. A tal fine, la persona fisica titolare del piano dovr autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dellapertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonch comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un PIR Alternativo il raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

I dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessario alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo saranno oggetto di comunicazione, da parte dellintermediario in qualit di sostituto dimposta presso cui costituito il PIR, in sede di presentazione del modello 770.

Modifiche al credito dimposta

Per i PIR Alternativi costituiti dal 1gennaio 2021, le disposizioni della legge di Bilancio 2021 prevedono, a beneficio delle persone fisiche titolari di PIR Alternativi, un credito dimposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito dimposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Il requisito temporale deve essere rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza.

Detto credito dimposta costituisce un beneficio fiscale riconosciuto alla persona fisica titolare di un PIR Alternativo in luogo dellutilizzo delle eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati a seguito della cessione o del rimborso degli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano medesimo per almeno 5 anni.

Lultima manovra economica ha previsto un credito dimposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia lammontare del credito sia il termine entro cui detto credito pu essere utilizzato. Il credito dimposta in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 pari al 10% dellammontare degli investimenti medesimi; detto credito deve essere utilizzato in 15 anni, in quote di pari importo.

Ai fini della determinazione dellammontare massimo di credito dimposta spettante in relaziona agli investimenti effettuati nel 2021, la circolare n. 19/E/2021 ha chiarito che tale credito dimposta non pu eccedere il 20% dellintera somma investita negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Pertanto, ai fini della determinazione dellammontare massimo di credito dimposta spettante, rilevano non solo le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, ma anche le somme investite, sempre negli strumenti finanziari qualificati, negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito dimposta spettante nella misura del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Detto credito dovr essere ripartito in 15 quote annuali.

Ulteriori considerazioni in merito al credito dimposta

Non cambiano le altre previsioni circa le modalit di utilizzo del credito dimposta in esame, per le quali continuano a trovare applicazione le indicazioni della circolare n. 19/E/2021. Il contribuente pu, quindi, scegliere se utilizzare il credito direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, a partire da quella relativa al periodo dimposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il mod. F24.

Inoltre gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito dimposta oppure di utilizzarle in deduzione delle plusvalenze dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalit ordinarie.

Qualora il contribuente decida di utilizzare le suddette minusvalenze come credito dimposta lo stesso deve essere utilizzato entro i limiti previsti dalla norma, mentre leventuale importo delle minusvalenze eccedenti il limite del 10% per gli investimenti effettuati dal 2022 (20% per gli investimenti del 2021) pu essere portato in deduzione dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalit di cui allart. 6 Dlgs n. 461/1997.


(Vedi circolare n. 10 del 2022)

NOVITA'
Bilancio Consuntivo Esercizio finanziario 2022
In vista dello svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2022, che si terrà il prossimo 18 maggio, si pubblica il fascicolo contenente il Bilancio ed i relativi allegati
allegato
31 maggio 2023
16 giugno 2023
20 giugno 2023
30 giugno 2023
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