
Detrazione per interventi di efficientamento e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonch opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio - Ulteriori chiarimenti |
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Venerdì, 1 Luglio , 2022 |
LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ripercorre i chiarimenti forniti, negli ultimi mesi, alle istanze di interpello sulla disciplina del Superbonus che nel frattempo il legislatore ha modificato. Il documento di prassi amministrativa costituisce un documento riassuntivo completo delle ultime novit che hanno interessato il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico. Come oramai noto, ad introdurre il Superbonus al 110% stato il decreto legge Rilancio che nel tempo stato oggetto di diversi interventi normativi di modifica. Considerata la complessit delle disposizioni introdotte dal decreto in parola, sul sito dellAgenzia delle Entrate stata inserita unapposita area tematica nella quale sono disponibili i link per laccesso, oltre che a risoluzioni e circolari della stessa Amministrazione finanziaria, ai vari comunicati stampa, ai provvedimenti direttoriali, alla guida operativa, alle Faq ed ai pareri pubblicati in risposta ad interpelli presentati dai contribuenti. Come anticipato con questa circolare lAgenzia delle Entrate riassume i chiarimenti sul Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo economico, lEnte Nazionale per lEnergia e lAmbiente (Enea) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dellapplicazione del dm 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso le numerose risposte alle istanze di interpello dei contribuenti e i commenti alle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio. La circolare illustra la disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie di soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse allagevolazione. Naturalmente si apportano chiarimenti sulla disciplina dello sconto in fattura o della cessione del credito dimposta. Non sono oggetto di trattazione, invece, le novit in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte dal decreto legge n. 50/2022, ovvero dal decreto Aiuti, in corso di conversione. Come gi evidenziato il Superbonus, disciplinato dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, stato oggetto di diverse modifiche normative ad opera del decreto Agosto, della legge di Bilancio 2021, del decreto legge n. 59/2021, del decreto legge n. 77/2021 e, da ultimo, della legge di Bilancio 2022. Per effetto delle modifiche normative, la maxi-detrazione si applica alle spese sostenute entro il:
LAmministrazione finanziaria, in realt, dopo la pubblicazione della circolare, si affrettata a correggere un refuso che ha spiazzato molti e creato nuova confusione. Nella prima versione, pubblicata a pagina 6, prima riga, lAgenzia aveva affermato che, per effetto delle modifiche intervenute, il Superbonus si applicava alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unit immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attivit di impresa, arte o professione, ovvero per le spese entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati interventi per almeno il 30% dellintervento complessivo; la data iniziale del 30 settembre 2022 stata immediatamente modificata dallAmministrazione, con la data del 30 giugno 2022, e il documento iniziale stato sostituito il 24 giugno 2022. Come era facile immaginare i problemi si sono creati da subito perch i tecnici e gli esperti si sono interrogati sulla possibilit di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) dopo la data del 30 giugno 2022. Secondo alcuni la modifica dovuta ad un cambio di posizione delle Entrate, con la conseguenza che per la presentazione della Cilas la scadenza resta fissata al 30 giugno 2022 e che la proroga al 31 dicembre 2022 pu essere utilizzata soltanto dai contribuenti per lavori avviati entro il 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre 2022 avranno raggiunto il 30% dellintervento complessivo. La correzione del refuso dovuta al fatto che i commi 1 e 4 dellart. 119 del decreto Rilancio indicano espressamente la data del 30 giugno 2022 quale scadenza naturale della detrazione maggiorata per le persone fisiche mentre la condizione del 30% dellintero intervento al 30 settembre prossimo presente nel comma 8-bis dello stesso articolo 119. Il comma 8-bis dispone che per gli interventi effettuati su unit immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dellintervento complessivo (...). Essendo la norma a prevalere, probabile che lAgenzia abbia indicato correttamente la scadenza del 30 giugno, correggendo quella errata del 30 settembre che, in realt, non esiste. Scadenza del 30 giugno, dunque, quale scadenza naturale per la fattispecie indicata. Sempre le Entrate hanno ricordato, poi, che possibile fruire della maxi detrazione anche per le spese che saranno sostenute entro il prossimo 31 dicembre, a patto che sia rispettata la condizione che, entro il 30 settembre 2022, siano eseguiti almeno il 30% dei lavori complessivi nel cui computo possono non essere considerati i lavori non agevolati al 110%. Affinch ogni lettore interessato possa concentrare la propria analisi su aspetti di personale interesse, essendo il documento di ampia portata, ci limitiamo a riportare per sommi capi lindice:
(Vedi circolare n. 23 del 2022) |
