
ATAD 1 - Disciplina sulle Societ Controllate Estere (CFC) - Ulteriori chiarimenti |
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Venerdì, 12 Agosto , 2022 |
LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina delle Societ Controllate Estere (CFC), con particolare riguardo alla tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime, e al trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente. Fuoriuscita dal regime CFC Ricordiamo che la normativa CFC trova applicazione se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:
In questi casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, a meno che questultimo sia in grado di dimostrare che lentit controllata svolge nel proprio Stato di residenza unattivit economica effettiva, mediante limpiego di personale, attrezzature, attivi e locali. In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC, pu verificarsi che la stessa sia tassata per trasparenza in uno o pi esercizi - per ipotesi, negli esercizi n e n+1 - e in un esercizio successivo - per ipotesi, nellesercizio n+2 - non integri le condizioni dellETR test o del passive income test. Per tali ipotesi, lAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2021, ha confermato quanto espresso nella circolare n. 23/E/2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, questultima potr fuoriuscire dal regime solo in caso in cui svolga unattivit economica effettiva. Tale impostazione, tuttavia, oggi pu ritenersi superata, alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono oscillare di anno in anno. Considerato che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata esimente, nel caso in cui in un determinato periodo dimposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare lesimente ovvero di superare le condizioni dellETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD, pu oggi trovare giustificazione nel fatto che leventuale fuoriuscita e leventuale rientro nel regime CFC adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi figura, infatti, un efficace ed affidabile regime di monitoraggio dei valori della CFC che consente di tenere traccia dellandamento dei redditi e delle perdite, nonch dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC. Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente pu venire ad interrompersi anche in base allandamento dellETR test e/o del passive income test, restando ferma la facolt del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire dellesimente. In considerazione di questa nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite dalla circolare n. 18/E/2021, allorquando la fuoriuscita dal regime CFC - in costanza di controllo - veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dellesimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione dellETR test e/o del passive income test. In ogni caso, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trova applicazione, il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue, nonch le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di tassazione per trasparenza. AllAmministrazione finanziaria non resta che garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della esimente sia riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla impossibilit di dare prova di unattivit economica effettiva, mediante limpiego di personale, attrezzature, attivi e locali. In questultimo caso gli organi di controllo dovranno valutare:
Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto controllante italiano La disciplina della c.d. entry tax stabilita dallarticolo 166-bis del Tuir. I rapporti fra la entry tax e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti attraverso la circolare n. 18/E/2021. Il documento di prassi amministrativa ha chiarito che ove una societ estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza allestero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attivit e le passivit della suddetta societ devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dellultimo esercizio di tassazione per trasparenza. A riguardo, bene evidenziare che lesempio riportato nella circolare volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso riportato concerne una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuit, per tutti i periodi di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera lipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1gennaio, da qui il riferimento al 31 dicembre dellultimo esercizio di tassazione per trasparenza. Va necessariamente valutata caso per caso lipotesi in cui una societ sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi d'imposta antecedenti allingresso in Italia. In ogni caso, in relazione allipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo dimposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, occorre tenere conto di quanto chiarito nella circolare n. 18/E/2021. In particolare, tale evenienza non assumer rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del Tuir, qualora, nel predetto periodo dimposta precedente al suo trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente. Laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo dimposta, occorre far riferimento a tale periodo dimposta come ultimo periodo di residenza allestero cui riferire la verifica espressa. Per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entit estera non avviene in continuit di applicazione del regime CFC, leventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dellingresso prescinde dalleventuale mantenimento della residenza fiscale dellentit anche nello Stato di origine. Ci che rileva ai fini dellapplicazione dellart. 166-bis, infatti, lingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito dimpresa. (Vedi circolare n. 29 del 2022) |
