NOVITA' FISCALI
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Giovedì, 19 Gennaio , 2023
PREMESSA

Per supportare i contribuenti, pressati dalla crisi economica dovuta alla pandemia e allaumento dei prezzi dei prodotti energetici, la manovra 2023 ha previsto la possibilit di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo la portata dei piani di rateazione degli importi da corrispondere.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarit degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.

Attraverso le procedure automatizzate lAgenzia delle Entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati in misura congrua e tempestiva.

Qualora dai controlli automatizzati emerga unimposta da versare o una maggiore imposta dovuta, lesito della liquidazione comunicato al contribuente o allintermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

La comunicazione degli esiti della liquidazione costituisce un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarit riscontrate. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarit, il contribuente pu regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, oppure pu chiedere il riesame degli esiti segnalando alle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

Il mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria comporta liscrizione a ruolo degli importi dovuti, senza riduzione delle sanzioni.

LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalit applicative della presente definizione agevolata.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi dimposta 2019, 2020 e 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi dimposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarit, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistenti nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o corrisposte in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata: le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia le comunicazioni gi recapitate per le quali, alla stessa data, non ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata; le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per beneficiare della definizione agevolata necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro lultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento, salva lapplicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento del dovuto, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, alliscrizione a ruolo degli importi dovuti, con sanzioni in misura piena.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1gennaio 2023

La definizione agevolata prevista dalla manovra 2023 interessa anche le rateazioni in corso al 1gennaio 2023. Per rateazioni in corso al 1gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali, alla medesima data, non si verificata alcuna causa di decadenza. Lagevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dellimposta che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonch con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuit, secondo le scadenze previste dalloriginario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5 mila euro, usufruendo dellestensione fino a 20 rate.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni la legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina in base alla quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate in cui pu essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dallammontare dei debiti stessi, viene prevista la soppressione delle parole in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se superiori a 5 mila euro. Ne consegue che, indipendentemente dallimporto della comunicazione, il contribuente pu sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5 mila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

Altre disposizioni

La manovra prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Sempre la legge di Bilancio 2023 proroga di un anno i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2019.


(Vedi circolare n.1 del 2023)

NOVITA'
Pubblicazione griglia di rilevazione OIV
E' stata pubblicata nell'apposita area dell'amministrazione trasparente al seguente link la griglia di rilevazione adempimenti anno 2022
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Fascicolo Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2021
allegato
Esito elezioni 21 22 febbraio 2022
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allegato
20 marzo 2023
31 marzo 2023
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