
Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi |
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Giovedì, 23 Marzo , 2023 |
Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 lAgenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. tregua fiscale alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. I chiarimenti si sommano alle indicazioni gi fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023. Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarit formali, sul ravvedimento speciale e sulladesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarit per le quali, alla data del 1gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sullimporto residuo, calcolato per differenza tra limporto dellimposta richiesto con la comunicazione e limporto dellimposta versato. Per determinare limposta residua al 1gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dellammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche limporto delleventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva. Regolarizzazione delle irregolarit formali LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarit od omissioni non necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attivit di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Rappresenta una violazione meramente formale lerrata indicazione del codice natura, laddove non incida sulla corretta liquidazione dellimposta. Configura una violazione formale linvio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema dinterscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dellimposta. Analogamente costituiscono violazione formale lomesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilit con relativa liquidazione dellIva dovuta. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie LAgenzia delle Entrate chiarisce che non possibile avvalersi del ravvedimento speciale nellambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati. In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nellipotesi di ripetute integrazioni dichiarative - successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per lemendabilit - si dovr integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore. Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dellarticolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purch non siano gi state contestate. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Gli atti derivanti dai controlli di cui allarticolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nellambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica n listituto delladesione, n listituto dellacquiescenza. Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui allarticolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non pu essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, n la specifica rateazione. Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dellesito del controllo formale. Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nellipotesi di invito di iniziativa dellufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purch sia sottoscritto laccertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. Definizione agevolata delle controversie tributarie In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia. Con riferimento allistituto della mediazione, la presentazione del reclamo condizione di procedibilit del ricorso e, pertanto, il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La definizione della lite ai sensi dellart. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023. Nellipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente societ e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, possibile per il socio o per la societ procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dellatto impositivo da ciascuno di essi impugnato. Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia. La presentazione dellistanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per ladesione alla definizione. Lintervenuta trattazione delludienza non preclude la definizione agevolata. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione La trattazione delludienza preclude la possibilit di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Lart. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che la parte pu rinunciare al ricorso principale o incidentale finch non sia cominciata la relazione alludienza, o sino alla data delladunanza camerale. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o pi rate nonch quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare lintero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, lintervenuta decadenza determina lapplicazione dellarticolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro lordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022 Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nellambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure allagente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volont in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione allagente della riscossione. In merito alle vecchie definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si aderito. Tutti i carichi gi inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della rottamazione-quater ma necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento. La manovra 2023 non considera, in realt, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilit di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali compresa la rottamazione-ter, con riferimento al debito che residua da quanto gi versato a seguito delladesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla rottamazione-quater per carichi precedentemente ricompresi nella rottamazione-ter, andr indicato il numero identificativo della cartella di pagamento. consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dellammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi gi versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. (Vedi circolare n. 6 del 2023) |
